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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23589/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato le misure interdittive (divieto di esercitare l'attività professionale di ragioniere commercialista e di ricoprire uffici direttivi per 12 mesi) ritenute proporzionate per il reato di associazione per delinquere (capo A). Il ricorrente ha dedotto: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni perché autorizzate in altro procedimento senza connessione 'forte' ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; 2) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza, con contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni e dei tabulati telefonici e assenza di indicazione di condotte concrete nella ordinanza genetica; 3) sproporzione della misura cautelare applicata nella sua massima durata rispetto al ruolo e alla personalità del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni, in combinazione con altri elementi (deposizione del teste De Benedictis, tabulati telefonici, indagini della Guardia di Finanza), e ha confermato l'esistenza di gravi indizi circa la partecipazione del ricorrente all'associazione dedita a frodi fiscali tramite societa' fittizie. La Corte ha altresì ritenuto proporzionata la misura interdittiva rispetto al ruolo, alla professionalità e alla persistenza del contributo del ricorrente nel tempo. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    La Corte ha valutato la configurabilità del reato di associazione per delinquere sulla base di elementi indiziari complessivi; ha richiamato il principio secondo cui la commissione dei cosiddetti reati-fine non è necessaria per riconoscere l'associazione né per provare la partecipazione.

  • art. 316-ter c.p.

    Riferito come capo di imputazione inizialmente contestato e poi revocato dal GIP; la revoca non ha impedito però alla Corte di considerare i fatti e le modalità gestionali come elementi utili nel quadro indiziario complessivo relativo all'associazione.

  • art. 12 c.p.p.

    L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è stata respinta: la Corte ha ritenuto che sussistesse una connessione tra le indagini e gli illeciti oggetto di altro procedimento, sicché le intercettazioni autorizzate nell'altro procedimento potevano essere utilizzate.

  • art. 512-bis c.p. e art. 416-bis c.p.

    Citate come reati oggetto di altro procedimento; la Corte ha ritenuto che la presenza di indagini su reati posti in capo ad alcuni coindagati dimostrasse la connessione sufficientemente rilevante tra i procedimenti.

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate in altro procedimento possono essere utilizzate se esiste una connessione rilevante tra i fatti investigati nei due procedimenti; l'eccezione di inutilizzabilità richiede una contestazione motivata e non generica.
  • Nella valutazione dei gravi indizi per reati associativi va considerato il quadro probatorio complessivo: intercettazioni, tabulati telefonici, dichiarazioni testimoniali e riscontri documentali possono concorrere a formare il giudizio indiziario.
  • Per i reati associativi non è necessario provare la commissione dei reati-fine per riconoscere l'associazione o la partecipazione ad essa; rilevano invece ruolo, contributo stabile e organizzazione delle condotte.
  • Le misure interdittive professionali sono valutate anche in rapporto alla professionalità del soggetto, alla persistenza e alla rilevanza del suo contributo nell'attività illecita; la proporzionalità si apprezza sul complesso degli elementi.
  • In Cassazione le censure di merito che non affrontano coerentemente il dato di insieme ricostruttivo del giudice di merito (e che sono formulate in modo generico) hanno scarse possibilità di successo; è quindi essenziale specificare e contestare punto per punto le argomentazioni probatorie contrarie.
  • La nullità o insufficienza motivazionale dell'ordinanza genetica deve essere dimostrata chiaramente: se il provvedimento indica materiali investigativi collegati all'indagato, la mancanza di motivazione apparente è difficilmente sostenibile in sede di impugnazione generica.

Testo integrale

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