Cassazione Penale, Sentenza n. 23589/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato le misure interdittive (divieto di esercitare l'attività professionale di ragioniere commercialista e di ricoprire uffici direttivi per 12 mesi) ritenute proporzionate per il reato di associazione per delinquere (capo A). Il ricorrente ha dedotto: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni perché autorizzate in altro procedimento senza connessione 'forte' ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; 2) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza, con contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni e dei tabulati telefonici e assenza di indicazione di condotte concrete nella ordinanza genetica; 3) sproporzione della misura cautelare applicata nella sua massima durata rispetto al ruolo e alla personalità del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni, in combinazione con altri elementi (deposizione del teste De Benedictis, tabulati telefonici, indagini della Guardia di Finanza), e ha confermato l'esistenza di gravi indizi circa la partecipazione del ricorrente all'associazione dedita a frodi fiscali tramite societa' fittizie. La Corte ha altresì ritenuto proporzionata la misura interdittiva rispetto al ruolo, alla professionalità e alla persistenza del contributo del ricorrente nel tempo. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La Corte ha valutato la configurabilità del reato di associazione per delinquere sulla base di elementi indiziari complessivi; ha richiamato il principio secondo cui la commissione dei cosiddetti reati-fine non è necessaria per riconoscere l'associazione né per provare la partecipazione.
Riferito come capo di imputazione inizialmente contestato e poi revocato dal GIP; la revoca non ha impedito però alla Corte di considerare i fatti e le modalità gestionali come elementi utili nel quadro indiziario complessivo relativo all'associazione.
L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è stata respinta: la Corte ha ritenuto che sussistesse una connessione tra le indagini e gli illeciti oggetto di altro procedimento, sicché le intercettazioni autorizzate nell'altro procedimento potevano essere utilizzate.
art. 512-bis c.p. e art. 416-bis c.p.
Citate come reati oggetto di altro procedimento; la Corte ha ritenuto che la presenza di indagini su reati posti in capo ad alcuni coindagati dimostrasse la connessione sufficientemente rilevante tra i procedimenti.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate in altro procedimento possono essere utilizzate se esiste una connessione rilevante tra i fatti investigati nei due procedimenti; l'eccezione di inutilizzabilità richiede una contestazione motivata e non generica.
- Nella valutazione dei gravi indizi per reati associativi va considerato il quadro probatorio complessivo: intercettazioni, tabulati telefonici, dichiarazioni testimoniali e riscontri documentali possono concorrere a formare il giudizio indiziario.
- Per i reati associativi non è necessario provare la commissione dei reati-fine per riconoscere l'associazione o la partecipazione ad essa; rilevano invece ruolo, contributo stabile e organizzazione delle condotte.
- Le misure interdittive professionali sono valutate anche in rapporto alla professionalità del soggetto, alla persistenza e alla rilevanza del suo contributo nell'attività illecita; la proporzionalità si apprezza sul complesso degli elementi.
- In Cassazione le censure di merito che non affrontano coerentemente il dato di insieme ricostruttivo del giudice di merito (e che sono formulate in modo generico) hanno scarse possibilità di successo; è quindi essenziale specificare e contestare punto per punto le argomentazioni probatorie contrarie.
- La nullità o insufficienza motivazionale dell'ordinanza genetica deve essere dimostrata chiaramente: se il provvedimento indica materiali investigativi collegati all'indagato, la mancanza di motivazione apparente è difficilmente sostenibile in sede di impugnazione generica.
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