Cassazione Penale, Sentenza n. 11931/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Agrusti impugna la sentenza di condanna per truffa (tribunale di Taranto confermato dalla Corte d'appello) lamentando: 1) contraddittorietà e carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della truffa, sostenendo che il rifiuto di proseguire la fornitura derivava da una variazione del prezzo e non da intento fraudolento; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena, deducendo che le iscrizioni al casellario sono riferite a reati depenalizzati e non giustificano il diniego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 616 c.p.p.), ritenendo che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente l'integrazione del reato come truffa contrattuale valorizzando elementi probatori: attività dichiarata incompatibile con l'oggetto del contratto, mancata restituzione dell'anticipo e produzione di copie falsificate di bonifici. Il motivo era generico e aspecifico rispetto alle argomentazioni del giudice impugnato. Quanto alle attenuanti e alla sospensione, la Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego, osservando che il ricorrente non ha specificato fatti positivi a favore e che precedenti (anche se depenalizzati) possono essere valutati ai fini della prognosi di recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Norma che disciplina il motivo per cassazione fondato sulla contraddittorietà o carenza della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo del ricorrente generico e aspecifico rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha osservato che la semplice indicazione generica non è sufficiente per ottenerle e che lo stato di incensuratezza non è automaticamente rilevante (cfr. comma terzo)
Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che precedenti (anche su reati depenalizzati) siano valutabili ai fini della capacità a delinquere e della prognosi di recidiva
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamata dalla giurisprudenza citata: l'aspecificità del motivo di impugnazione rispetto alle ragioni della decisione impugnata conduce all'inammissibilità
Norma che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per dichiarare il ricorso di Agrusti inammissibile
Massime di principio
- Per ottenere accoglimento in Cassazione sui profili di motivazione è necessario contestare in maniera specifica e puntuale le argomentazioni del giudice di merito: motivi generici e apodittici sono dichiarati inammissibili
- La qualificazione della truffa contrattuale può essere adeguatamente sostenuta da elementi indiziari concreti (incongruenze nell'attività dichiarata, mancata restituzione di somme, documenti falsificati); la mera giustificazione economica dell'inadempimento non esclude l'elemento psicologico se non provata
- La richiesta delle attenuanti generiche deve indicare circostanze di fatto specifiche che giustifichino la concessione; l'assenza di elementi positivi può legittimare un semplice richiamo del giudice al mancato riscontro
- Precedenti penali, anche per reati depenalizzati, possono essere considerati ai fini della determinazione della pena e della prognosi di recidiva ai sensi dell'art. 133 c.p.; non sono automaticamente neutralizzati dalla depenalizzazione
- La sospensione condizionale della pena può essere negata se emerge una prognosi sfavorevole di recidiva sulla base del complesso della personalità e degli antecedenti dell'imputato
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