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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19854/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da dichiarazioni doganali presentate per l’importazione di elementi di fissaggio dichiarati di origine e provenienza taiwanese. A seguito di indagini OLAF, l’ufficio doganale ha revisionato l’accertamento e ha emesso avvisi di rettifica con applicazione di dazio antidumping dell’85% e atti sanzionatori, poi impugnati dalla società. I giudici di merito hanno accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che la relazione OLAF avesse natura meramente descrittiva e non fosse di per sé sufficiente a provare l’origine cinese delle merci, valorizzando inoltre la buona fede del contribuente e l’assenza di prova dell’imputabilità della falsità all’esportatore. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme UE sul valore probatorio delle relazioni OLAF e della disciplina sull’onere della prova, sostenendo che la relazione OLAF abbia piena valenza probatoria e sia sufficiente a fondare la pretesa; (2) vizio di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c., assumendo che la CTR avesse reso una motivazione apparente declassando ingiustificatamente il contenuto del rapporto OLAF; (3) violazione della disciplina doganale sull’origine delle merci e sull’applicazione del dazio antidumping, deducendo che il transito in Taiwan non bastava a mutare l’origine cinese; (4) contestazione del valore attribuito al decreto di archiviazione penale relativo al contrabbando con falsa indicazione di origine. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, oltre a chiedere, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla normativa antidumping.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo fondati i rilievi dell’Agenzia sulla piena rilevanza probatoria della relazione OLAF e sulla conseguente erroneità/meramente apparente motivazione della CTR. Ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ritenendo la questione già chiarita dalla normativa e dalla giurisprudenza. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché non coglieva la ratio decidendi, essendo il richiamo al procedimento penale solo argomentativo e non autonomo fondamento della decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Reg. CE n. 1073/1999, art. 9, comma 2

    relazione redatta dall'OLAF al termine delle indagini "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro

    la relazione finale OLAF costituisce elemento di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro, con piena valenza probatoria

  • Reg. CE n. 1073/1999, art. 9, comma 3

    trasmissione di "ogni documento utile" acquisito

    l’utilizzabilità probatoria non è limitata alla sola relazione finale, ma si estende ai documenti utili acquisiti nel corso delle indagini

  • Reg. CE n. 1073/1999, art. 10, comma 1

    comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini

    anche le informazioni raccolte dall’OLAF possono essere trasmesse alle autorità nazionali e utilizzate nei procedimenti interni

  • Reg. UE n. 883/2013, artt. 11 e 112

    richiamati dalla ricorrente come disposizioni sostitutive della disciplina OLAF previgente, in relazione al valore probatorio degli atti dell’Ufficio antifrode

  • Reg. CE n. 2913/1992, art. 220

    richiamato nel motivo sulla rettifica dell’origine della merce e sull’applicazione del dazio antidumping

  • art. 2698 c.c.

    richiamato a supporto della censura sull’onere probatorio gravante sull’Agenzia e sulla valutazione della prova OLAF

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione apparente della sentenza di merito

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per vizio motivazionale

  • art. 267 TFUE

    richiamato in relazione alla richiesta di rinvio pregiudiziale, respinta perché non sussisteva un dubbio interpretativo effettivo

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per affermare che la CTR aveva reso una motivazione solo apparente

  • art. 303, comma 3, lett. e), TULD

    richiamato nel contesto dell’annullamento in autotutela di uno degli atti sanzionatori doganali

Massime di principio

  • La relazione finale dell’OLAF, redatta all’esito delle indagini antifrode, ha piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali nazionali e può, da sola, fondare la pretesa impositiva, salva la prova contraria del contribuente.
  • Il giudice di merito non può ridurre la relazione OLAF a mero documento descrittivo senza confrontarsi con la sua specifica efficacia probatoria riconosciuta dall’ordinamento unionale e dalla giurisprudenza di legittimità.
  • L’onere di contestare l’esito delle indagini OLAF grava sul contribuente, che deve fornire prova contraria idonea a superare gli accertamenti dell’autorità antifrode.
  • La motivazione è apparente quando la sentenza si limita ad affermazioni assertive sulla natura di un documento probatorio senza spiegare perché esso non sarebbe idoneo a sorreggere la decisione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è dovuto quando la norma unionale è già chiara o la questione sia stata risolta da giurisprudenza consolidata; non rileva un mero problema di applicazione al caso concreto se non emerge un dubbio interpretativo generale.
  • Se una ratio decidendi è fondata sul valore probatorio di un accertamento antifrode, i richiami al parallelo procedimento penale possono assumere solo funzione rafforzativa e non integrare un autonomo capo di decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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