Sentenza del 09/02/2018 n. 781 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - IRPEF - Indagini bancarie - Presunzione di reddito - Fonte legale della presunzione - Presunzione relativa - Onere della prova contraria al contribuente - Non sufficiente - Fondatezza della pretesa accertata dall'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione derivante dai dati bancari è stata ritenuta relativa e legittimamente applicabile dall'Amministrazione, poiché il contribuente aveva la possibilità di fornire la prova contraria ma non vi è riuscito. La pretesa dell'Ufficio relativa alla ricostruzione del maggior reddito è stata pertanto considerata fondata e l'accertamento è risultato confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento traeva origine da indagini bancarie della Guardia di Finanza. Ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, i dati risultanti dai conti bancari possono essere utilizzati per rettificare il reddito, salvo che il contribuente dimostri in modo specifico, certo e univoco che le somme sono già state considerate nella dichiarazione oppure che sono fiscalmente irrilevanti. Il contribuente non ha fornito una prova concreta e completa della non imponibilità delle operazioni, limitandosi a contestazioni generiche o a mere affermazioni.
Norme richiamate
Consente all'Amministrazione di utilizzare i dati dei rapporti e delle operazioni bancarie per la rettifica del reddito, ponendo sul contribuente l'onere di dimostrare che le somme sono già state dichiarate o non hanno rilevanza reddituale.
Prevede analoghi poteri di controllo e di utilizzazione dei dati bancari nell'ambito degli accertamenti IVA.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 38, 39, 40 e 41
Disciplinano le modalità di rettifica e accertamento dei redditi, nell'ambito delle quali i dati bancari possono costituire base per la determinazione del maggior reddito.
Cassazione, sentenze n. 13819/2007 e n. 14023/2007
Riconoscono che la presunzione prevista dalla legge consente all'Amministrazione di utilizzare i dati bancari, trattandosi di presunzione relativa superabile mediante prova contraria del contribuente.
Cassazione, sentenza n. 16602/2010
Stabilisce che alla presunzione legale deve essere contrapposta una prova concreta, specifica e documentata, non una semplice presunzione o una generica contestazione.
Massime di principio
- In presenza di movimenti bancari non giustificati, l'Amministrazione può presumere che essi costituiscano componenti imponibili del reddito, salvo prova contraria.
- L'onere di dimostrare l'irrilevanza fiscale, la provenienza non reddituale o l'avvenuta contabilizzazione delle somme grava sul contribuente.
- La prova contraria deve essere analitica e riferita alle singole operazioni, supportata da documenti idonei e verificabili; non sono sufficienti spiegazioni generiche o contestazioni astratte.
- La presunzione bancaria è relativa e quindi superabile, ma la mancata produzione di una ricostruzione completa e documentata tende a confermare la fondatezza dell'accertamento.
- Per contestare efficacemente un accertamento bancario occorre collegare ogni versamento o prelevamento a una specifica causa, dimostrandone la natura non imponibile o la già avvenuta inclusione nella dichiarazione.
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