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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39441/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione monitoria promossa da una banca per ottenere il pagamento di somme dovute per scoperto di conto corrente intestato a una società, azione rivolta anche contro il soggetto che aveva prestato fideiussione. Nel giudizio di merito il fideiussore aveva proposto domanda riconvenzionale chiedendo la riduzione dell'ipoteca iscritta dalla banca e il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dall'illegittima iscrizione ipotecaria sull'intero compendio immobiliare di sua proprietà, a fronte di un credito assai inferiore rispetto al valore dei beni aggrediti. In appello il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il suo gravame come appello incidentale condizionato, avesse ritenuto rinunciata la domanda di riduzione e avesse escluso la prova del danno, trascurando che la domanda risarcitoria riguardava anche pregiudizi diversi e autonomi, quali la paralisi dell'attività imprenditoriale, il discredito nel sistema creditizio e la perdita di una concreta occasione di finanziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché riesamini la domanda applicando i principi affermati. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse applicato erroneamente il rapporto tra rimedi speciali della riduzione dell'ipoteca e responsabilità aquiliana, oltre a motivare in modo meramente apparente sulla rinuncia alla domanda e sulla mancata prova del danno. Ha affermato che l'iscrizione ipotecaria sproporzionata rispetto al credito, se effettuata senza normale diligenza, può integrare responsabilità ex art. 2043 c.c. oltre all'eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., e che il danno va valutato secondo il criterio del più probabile che non, con possibile liquidazione equitativa soprattutto per la perdita di chance.

Norme richiamate

  • art. 1225 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, ma non oggetto di autonoma elaborazione decisoria specifica nella motivazione

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza uno specifico principio di diritto autonomo nella decisione

  • art. 2043 c.c.

    la Corte afferma che può concorrere con la responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. quando il creditore iscriva ipoteca in modo abusivo e sproporzionato rispetto al credito, causando un danno al debitore

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione del danno, senza autonoma statuizione testuale distinta dalla ricostruzione sul risarcimento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prova del danno; la Corte censura il merito per avere escluso apoditticamente la prova, ricordando che il danno può essere dimostrato secondo il criterio del più probabile che non

  • art. 96 c.p.c.

    la responsabilità processuale temeraria è qualificata come responsabilità speciale rispetto all'art. 2043 c.c.; può operare per abuso degli strumenti processuali, ma non esclude il concorso con la responsabilità aquiliana per la condotta sostanziale abusiva del creditore

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • artt. 2872 e ss. c.c.

    richiamati per la domanda di riduzione dell'ipoteca e per la disciplina della riduzione delle ipoteche giudiziali

  • art. 2874 c.c.

    richiamato quale norma che prevede la riduzione delle ipoteche giudiziali in presenza dei relativi presupposti

  • art. 2875 c.c.

    richiamato per i limiti di valore dei beni ipotecati rispetto al credito garantito; la Corte valorizza il rapporto di proporzionalità tra valore dei beni e credito

  • art. 2876 c.c.

    richiamato nel ragionamento sulla misura della garanzia ipotecaria e sulla proporzione tra beni e credito

  • art. 2877 c.c.

    interpretato nel senso che disciplina le spese della riduzione dell'ipoteca e non esclude la responsabilità risarcitoria del creditore in caso di abuso

  • art. 2740 c.c.

    richiamato per escludere che la garanzia patrimoniale generale legittimi un uso illimitato della garanzia ipotecaria; deve essere letta alla luce di proporzionalità e adeguatezza

  • art. 2828 c.c.

    riconosce la facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale su qualunque immobile del debitore, ma non legittima un'iscrizione priva di continenza o proporzionalità

  • art. 1175 c.c.

    la Corte richiama la regola di buona fede e correttezza come limite all'esercizio del potere di iscrivere ipoteca

  • art. 96, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per l'ipotesi di iscrizione di ipoteca giudiziale o altri atti processuali compiuti senza normale prudenza per tutela di un diritto poi accertato inesistente

  • art. 96, primo comma, c.p.c.

    richiamato per l'ipotesi in cui, pur esistendo il diritto, la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave

  • art. 2877, primo comma, c.c.

    interpretato nel senso che le spese della riduzione sono a carico del debitore solo in determinate ipotesi, ma non precludono la responsabilità del creditore che abbia ecceduto

  • art. 2877, secondo comma, c.c.

    richiamato per distinguere le spese tecniche e quelle di giudizio nella procedura di riduzione dell'ipoteca

Massime di principio

  • Il creditore che iscriva ipoteca giudiziale su beni del debitore per un valore eccedente, e ancor più sproporzionato, rispetto al credito garantito, può rispondere ex art. 2043 c.c. del danno causato al debitore, ferma restando l'eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.
  • La disciplina speciale della responsabilità processuale non esaurisce tutte le conseguenze dell'abuso della garanzia: il concorso tra art. 96 c.p.c. e art. 2043 c.c. è ammissibile quando la condotta lesiva si colloca anche sul piano sostanziale e non solo processuale.
  • L'esercizio del diritto di garanzia deve rispettare i principi di diligenza, prudenza, buona fede e correttezza; la facoltà di scegliere i beni da ipotecare non comporta un potere illimitato e deve essere esercitata in modo proporzionato all'interesse creditorio.
  • La riduzione dell'ipoteca è un rimedio speciale che non esclude né assorbe automaticamente la tutela risarcitoria generale quando l'iscrizione sia stata abusiva e abbia prodotto ulteriori danni, come difficoltà di negoziazione del bene o accesso al credito.
  • Il danno patrimoniale da iscrizione ipotecaria abusiva deve essere verificato secondo il criterio del "più probabile che non"; la perdita di chance è risarcibile ed è normalmente oggetto di liquidazione equitativa.
  • Il giudice di merito non può respingere la domanda risarcitoria con motivazione apodittica o meramente apparente, né può escludere il danno senza un effettivo esame delle allegazioni e del nesso causale tra iscrizione ipotecaria e pregiudizi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoRisarcimento e indennizzoProveImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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