Cassazione Penale, Sentenza n. 6697/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta (art. 216, comma 1, n. 2 e art. 223 legge fall.) articolato in sei motivi: 1) vizio di motivazione e indeterminatezza in ordine all'elemento oggettivo (contestazione alternativa di condotte) e dedotta estraneità dell'imputato; 2) vizio in ordine all'elemento soggettivo, sostenendo assenza di consapevolezza dell'imputato sulle attività societarie; 3) mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall.; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 219, comma 3 legge fall.; 5) censure sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, con riferimento alla durata delle pene accessorie; 6) mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi nella parte indicata e non ha accolto le ricostruzioni alternative dei fatti proposte dalla difesa. Tuttavia ha ritenuto fondate le censure relative al profilo formale e alla mancata trattazione del beneficio della non menzione, nonché alla determinazione delle pene accessorie, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (termine di prescrizione spirato l'11/12/2024, essendo il fallimento dichiarato l'11/06/2012 e il termine computato in 12 anni e 6 mesi tenuto conto delle interruzioni).
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
Norma incriminatrice per ipotesi di bancarotta; la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alle condotte contestate e ha affermato che la contestazione alternativa di condotte non determina indeterminatezza quando le fattispecie sono compatibili con la giurisprudenza consolidata.
Rinvio ad ulteriori disposizioni sanzionatorie in materia di reati fallimentari; richiamata nella motivazione insieme all'art. 216 per la tipologia di reato contestato.
Norma sulla bancarotta semplice: il ricorrente chiedeva la riqualificazione ai sensi di questa norma ma la Corte ha ritenuto la qualificazione iniziale corretta e non ha accolto la riqualificazione prospettata.
legge fallimentare, art. 219, comma 3
Prevede attenuanti specifiche per i reati fallimentari; il ricorrente deduceva il mancato riconoscimento dell'attenuante ma la Corte di merito non ha ritenuto applicabile la circostanza e la Cassazione non ha ritenuto il motivo manifestamente fondato.
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
La norma regola i poteri della Corte di Cassazione quando ravvisa vizi formali nella sentenza impugnata; la Corte ha rilevato l'incongruenza tra dispositivo pubblicato e motivazione circa il beneficio della non menzione e, in difetto dei presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 129, comma 2, ha annullato senza rinvio per prescrizione.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Norma procedurale richiamata per i limiti dell'enunciazione dei motivi di ricorso; citata in relazione alla formulazione dei motivi di cassazione ammessi all'esame.
codice penale, artt. 157 e 161
Artt. richiamati per il calcolo della prescrizione: la Corte ha computato il termine di prescrizione tenendo conto dell'interruzione e dell'assenza di sospensioni, pervenendo alla conclusione della estinzione del reato alla data indicata.
Massime di principio
- La contestazione alternativa di condotte in reati di bancarotta documentale non costituisce di per sé indeterminatezza dell'imputazione se le alternative sono compatibili con la giurisprudenza consolidata.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la prova di merito: le valutazioni dei fatti della Corte territoriale sono vincolanti se non emergono travisamenti o vizi motivazionali motivati e specifici.
- La mancata indicazione o motivazione di benefici (es. non menzione nel casellario) nel testo depositato della sentenza, se contrastante con il dispositivo pubblicato, può dar luogo a rilievi formali che incidono sull'esito del giudizio di legittimità.
- Il calcolo della prescrizione segue le regole del codice penale e degli interruttivi: se al momento della decisione il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio.
- Le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto (es. riqualificazione da bancarotta fraudolenta a semplice) devono essere fondate su un concreto vizio di applicazione della norma da parte della Corte territoriale; mere proposte alternative dei fatti non sono sufficienti.
- Le censure sulla determinazione delle pene accessorie e sulla durata del trattamento sanzionatorio devono essere specificamente motivate in appello, e la mancanza di adeguata motivazione può essere rilevante in Cassazione.
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