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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36401/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista incaricato come attestatore in una procedura di concordato preventivo chiese l’ammissione al passivo fallimentare, in prededuzione o subordinatamente con privilegio, del compenso per l’attività svolta. Il giudice delegato e poi il tribunale esclusero il credito ritenendo che l’attestazione fosse viziata da grave inadempimento: la relazione non avrebbe adeguatamente rappresentato ai creditori e al tribunale elementi essenziali della situazione patrimoniale e delle cause della crisi, in particolare consistenti prelievi di denaro dell’imprenditore individuale, contabilizzati come crediti fittizi e non esplicitati nel piano, poi emersi nel sub-procedimento di revoca del concordato per atti di frode. Nel ricorso per cassazione l’attestatore dedusse violazione degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. in relazione all’art. 161 l.fall., sostenendo che non potesse essergli rimproverata l’omessa evidenza di poste fittizie e di condotte non direttamente oggetto del suo incarico, essendo egli tenuto solo a verificare veridicità dei dati e fattibilità del piano; con il secondo motivo contestò inoltre che il tribunale avesse fatto discendere l’inadempimento dall’accertamento, in altro giudizio, degli atti di frode ex art. 173 l.fall., assumendo l’autonomia tra la revoca del concordato e la verifica del credito dell’attestatore.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, affermando che l’attestazione di veridicità dei dati aziendali non è un atto astratto, ma deve assicurare ai creditori una informazione chiara, completa e affidabile anche sugli accadimenti preconcorsuali che incidono sulla consistenza patrimoniale e sulle cause della crisi. Ha quindi condiviso l’impostazione del tribunale secondo cui l’omessa considerazione e spiegazione dei prelievi di denaro, rilevanti per la rappresentazione della reale situazione dell’impresa e per il consenso informato dei creditori, integra inadempimento dell’attestatore. Ha inoltre ribadito che, a fronte dell’eccezione di inadempimento, spettava al creditore-professionista provare l’esatto adempimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    diligenza dovuta ex art. 1176 comma 2, c.c.

    l’attestatore deve eseguire l’incarico con la diligenza qualificata del professionista; la sua prestazione è giudicata in rapporto alla completezza e affidabilità della relazione.

  • art. 2236 c.c.

    la Corte non ne accoglie la rilevanza esimente nel caso concreto, poiché la doglianza è reputata infondata rispetto ai compiti dell’attestatore.

  • art. 161, comma 3, l.fall.

    l’attestazione di veridicità dei dati aziendali è finalizzata a informare compiutamente creditori e tribunale sulla situazione dell’impresa e sulla fattibilità del piano.

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    l’accesso al concordato prenotativo accentua l’esigenza di ampia disclosure della situazione dell’impresa.

  • art. 161, comma 8, l.fall.

    obblighi informativi periodici anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa

    richiamato per evidenziare che la procedura concordataria comporta una più ampia ostensione informativa.

  • art. 172 l.fall.

    la relazione del commissario giudiziale ha funzione diversa da quella dell’attestatore e non ne esaurisce il controllo.

  • art. 173 l.fall.

    la revoca dell’ammissione per atti di frode è distinta ma oggettivamente collegata alla valutazione dell’adeguatezza informativa della relazione dell’attestatore.

  • art. 98 l.fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stato contestato il credito dell’attestatore.

  • art. 236-bis l.fall.

    la previsione penale conferma la centralità dell’obbligo dell’attestatore di non solo evitare informazioni false, ma anche omettere quelle rilevanti.

  • art. 1460 c.c.

    chi eccepisce l’inadempimento può limitarsi ad allegarlo, mentre il creditore che agisce per l’adempimento deve provare il proprio esatto adempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • L’attestazione nella procedura di concordato preventivo non ha natura meramente formale o asettica: deve offrire ai creditori una rappresentazione completa, chiara e affidabile della situazione dell’impresa, comprensiva degli accadimenti preconcorsuali che incidono sulla consistenza patrimoniale e sulle cause della crisi.
  • L’attestatore non può selezionare solo i dati che ritiene decisivi in astratto: devono essere esposti anche gli elementi potenzialmente rilevanti per il consenso informato dei creditori, la valutazione della convenienza della proposta e l’affidabilità del piano.
  • L’omessa esposizione di circostanze rilevanti emerse dalla contabilità o comunque percepibili con l’ordinaria diligenza professionale può integrare grave inadempimento dell’attestatore, con conseguenze sul suo diritto al compenso.
  • In presenza di eccezione di inadempimento, il professionista che agisce per il pagamento del compenso deve dimostrare l’esatto adempimento della propria prestazione.
  • La verifica dell’inadempimento dell’attestatore e la revoca dell’ammissione al concordato per atti di frode restano piani distinti, ma possono condividere una matrice oggettiva comune ove entrambi ruotino intorno alla carenza di informazione resa ai creditori.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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