Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/07/2024 n. 19599 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno 2009, contestando a A.A. maggiori redditi per 63.916 euro, ricavati da versamenti e prelevamenti sui conti correnti, con conseguenti maggiori imposte Irpef, Iva e Irap, oltre accessori. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che l’accesso della Guardia di Finanza allo studio, asseritamente ad uso promiscuo abitativo-professionale, fosse avvenuto senza la necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica; contestava inoltre l’applicazione della presunzione fiscale ai prelevamenti, per 23.916 euro, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.

La decisione

La CTP di Como aveva accolto il ricorso e annullato l’accertamento per irregolarità dell’accesso. In appello, la CTR Lombardia aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo l’atto. In Cassazione, i primi due motivi, relativi all’uso promiscuo dei locali e all’autorizzazione per l’accesso, sono stati dichiarati inammissibili: erano formulati sovrapponendo censure eterogenee e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato accolto: per un professionista la presunzione fiscale non si applica ai prelevamenti bancari, pur restando applicabile ai versamenti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR limitatamente ai prelevamenti e, decidendo nel merito, ha annullato l’avviso per le maggiori imposte e gli accessori riferiti ai prelevamenti contestati. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre 15% per spese generali, 200 euro per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973

    in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti

    Per i lavoratori autonomi e i professionisti, i versamenti sui conti correnti restano assistiti dalla presunzione legale e il contribuente deve dimostrarne analiticamente l’estraneità ai redditi imponibili. La presunzione, invece, non può essere applicata ai prelevamenti.

  • Art. 30 della legge 11 marzo 1957, n. 87

    il principio "tempus regit actum", regolante la successione nel tempo delle leggi processuali, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, che, non essendo una forma di abrogazione della legge, ma una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche situazioni processuali precedenti alla sentenza di abrogazione salve l'avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi

    La dichiarazione d’incostituzionalità opera retroattivamente anche nei giudizi pendenti, salvo che si sia formato il giudicato o siano già intervenute preclusioni processuali.

  • Art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

    La Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; in questo caso ha annullato direttamente la parte dell’avviso relativa ai prelevamenti.

Massime di principio

  • Per professionisti e lavoratori autonomi, la presunzione fiscale sui movimenti bancari opera per i versamenti, che il contribuente deve giustificare analiticamente; non opera invece per i prelevamenti, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.
  • Una dichiarazione d’incostituzionalità può essere fatta valere anche in un giudizio ancora pendente, compreso quello di cassazione, purché non siano già intervenuti giudicato o preclusioni processuali.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione complessiva delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito; le censure devono essere formulate in modo distinto e coerente con il vizio denunciato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.