Cassazione Penale, Ordinanza n. 22415/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di usura. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e dell'attendibilità, in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata verifica, da parte del giudice di appello, di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che le censure miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità della persona offesa, attività preclusa in sede di legittimità, e che il motivo relativo all'art. 129 c.p.p. era generico, perché non indicava elementi concreti idonei a imporre una pronuncia liberatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentito il tentativo di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della credibilità della persona offesa, ricordando che tali apprezzamenti spettano al giudice di merito. Ha inoltre considerato manifestamente infondato e generico il motivo relativo all'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il delitto oggetto dell'affermazione di responsabilità oggetto di censura in cassazione; la Corte non rivaluta il merito della qualificazione e dell'accertamento fattuale.
l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità non può essere dedotto in modo generico; occorre indicare elementi concreti che impongano la pronuncia liberatoria.
le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole di riscontro previste per la prova dichiarativa del comma terzo e possono fondare da sole la condanna, purché la loro credibilità sia vagliata con maggiore rigore e adeguata motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa una rivalutazione del merito probatorio, inclusa la diversa lettura dell'attendibilità delle fonti dichiarative, salvo manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole base sufficiente per l'affermazione di responsabilità, purché il giudice ne verifichi con motivazione specifica la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca.
- La censura relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile se formulata in modo generico e priva dell'indicazione di elementi concreti che impongano il proscioglimento immediato.
- La qualificazione giuridica e l'affermazione di responsabilità fondate su un compendio motivazionale congruo non possono essere sovvertite in cassazione mediante una mera contrapposizione tra diverse letture delle prove.
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