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Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 502 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTP di Cagliari che aveva annullato la sanzione accessoria consistente nella sospensione per quindici giorni della licenza per l'attività di commercio di generi di monopolio, ricevitoria ed edicola. La sanzione era stata irrogata dopo l'accertamento dell'omessa verificazione periodica del misuratore fiscale, la cui targhetta di validazione era scaduta. Secondo l'Agenzia, la mancata verificazione avrebbe dovuto essere equiparata all'omessa installazione del misuratore fiscale, fattispecie sanzionata dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 471/1997, anche sulla base della normativa secondaria e dei provvedimenti direttoriali richiamati. La contribuente ha sostenuto invece che la legge sanziona esclusivamente l'omessa installazione e non consente di estendere tale previsione alla diversa ipotesi della mancata verificazione periodica, in ossequio ai principi di legalità, tassatività e riserva di legge in materia sanzionatoria.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'atto di irrogazione della sanzione accessoria. Ha ritenuto che l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 471/1997 punisca esclusivamente l'omessa installazione del misuratore fiscale, cioè la sua mancanza nei locali dell'attività, e non la mancata verificazione periodica di un apparecchio comunque installato. La normativa secondaria può disciplinare le caratteristiche, i controlli e la manutenzione degli apparecchi, ma non può ampliare la fattispecie sanzionatoria primaria includendovi condotte diverse. Le spese del grado di appello sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

    La disposizione è stata interpretata restrittivamente: la sanzione accessoria riguarda soltanto la mancata installazione fisica del misuratore fiscale e non può essere estesa alla mancata verificazione periodica di un apparecchio installato.

  • Art. 6, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Riferimento alla sanzione prevista per la mancata tempestiva richiesta di manutenzione.

    La norma conferma la distinzione tra l'assenza del misuratore fiscale e le irregolarità relative alla sua manutenzione o al suo mantenimento in efficienza, che non possono essere automaticamente ricondotte all'omessa installazione.

  • Art. 1, legge 26 gennaio 1983, n. 18

    Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma, nonché le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione.

    Il rinvio alla legge serve a individuare il tipo di apparecchio fiscale oggetto della disciplina. La normativa secondaria può specificarne caratteristiche e modalità tecniche, ma non può introdurre nuove condotte sanzionate né ampliare una fattispecie prevista dalla legge.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2 e 3

    Sono stati richiamati dalla contribuente in relazione ai principi generali del sistema delle sanzioni amministrative tributarie, tra cui legalità, determinatezza e irretroattività.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 15 e 36

    L'art. 36 riguarda i requisiti della sentenza, mentre l'art. 15 disciplina le spese di giudizio. Nel caso concreto le spese sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003 e provvedimento del 4 marzo 2002

    Secondo l'Agenzia avrebbero integrato la disciplina tecnica dei misuratori fiscali, equiparando l'omessa verificazione all'assenza del sigillo fiscale e quindi all'omessa installazione. La CTR ha escluso che tali atti amministrativi potessero ampliare una fattispecie sanzionatoria stabilita dalla legge.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie vige il principio di legalità e tassatività: una condotta può essere punita solo se prevista in modo sufficientemente preciso da una fonte primaria.
  • Una norma tecnica o un provvedimento amministrativo non può estendere una sanzione a una condotta diversa da quella espressamente descritta dalla legge.
  • L'omessa installazione di un dispositivo e l'irregolare funzionamento, manutenzione o mancata verificazione periodica dello stesso sono fattispecie distinte, salvo che una norma primaria le equipari espressamente.
  • I rinvii alla normativa secondaria sono ammissibili per definire caratteristiche e aspetti tecnici dell'apparecchio, ma non per creare nuove ipotesi sanzionatorie o aggravare quelle già previste.
  • Quando l'amministrazione applica una sanzione accessoria sulla base di un'interpretazione estensiva o analogica della norma, il provvedimento può essere annullato se la condotta accertata non coincide esattamente con quella prevista dalla legge.
  • L'esito concreto dipende comunque dalla normativa vigente al momento della violazione e da eventuali successive modifiche legislative o interpretazioni giurisprudenziali.

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