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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33206/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Una professionista, condannata in appello al risarcimento del danno verso un cliente per inesatto adempimento dell'obbligazione professionale, aveva chiesto in via monitoria manleva alla propria compagnia assicurativa davanti al Tribunale di Napoli ottenendo decreto ingiuntivo. La compagnia aveva proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore di Milano, invocando: (i) una clausola contrattuale di foro esclusivo che individuava il foro del luogo in cui il convenuto ha residenza/domicilio/sede in Italia; (ii) in subordine, la competenza di Milano per il foro generale delle persone giuridiche, e comunque Roma come foro del luogo di adempimento. La creditrice opposta sosteneva invece la nullità della clausola di foro esclusivo per mancanza di specifica approvazione scritta ex artt. 1341 e 1342 c.c. e l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile perché la società non aveva contestato tutti i fori alternativi rilevanti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura sulla clausola vessatoria, mancante della specifica sottoscrizione, e ha soprattutto affermato che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile era inammissibile perché incompleta: una persona giuridica che eccepisca l'incompetenza deve contestare tutti i criteri di collegamento astrattamente concorrenti, inclusi quelli dell'art. 19 c.p.c. non specificamente esclusi.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli, ritenendo invalida la clausola di foro esclusivo per difetto di specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. e inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dalla società assicurativa per mancata contestazione di tutti i fori concorrenti previsti per le persone giuridiche. Ha quindi disposto la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Napoli entro tre mesi dal deposito dell'ordinanza e ha condannato la resistente al pagamento delle spese del regolamento di competenza.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    La clausola di foro esclusivo, essendo vessatoria, richiede specifica approvazione per iscritto; in mancanza, non è validamente opponibile.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1341 c.c. per la necessità della doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie inserite in condizioni generali o moduli.

  • art. 19 c.p.c.

    primo comma, prima parte; primo comma, seconda parte

    Per le persone giuridiche, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve investire entrambi i criteri di collegamento del foro generale; la mancata contestazione del criterio relativo a stabilimento e rappresentante autorizzato nel circondario del giudice adito rende l'eccezione incompleta e quindi inammissibile.

  • art. 20 c.p.c.

    Il foro facoltativo del luogo di adempimento deve essere considerato tra i fori concorrenti da contestare ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile.

  • art. 47 c.p.c.

    Richiamato per la memoria difensiva della resistente nel procedimento di regolamento di competenza.

Massime di principio

  • La clausola contrattuale che attribuisce un foro esclusivo, se inserita in condizioni generali o moduli predisposti unilateralmente, è inefficace nei confronti della parte aderente quando non risulti specificamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è ammissibile solo se formulata in modo completo, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti astrattamente applicabili al caso concreto; la mancata contestazione anche di uno solo dei criteri di collegamento rilevanti comporta che l'eccezione debba considerarsi come non proposta.
  • Per le persone giuridiche, nel dedurre l'incompetenza territoriale, non basta contestare la sede legale o il foro contrattuale/facoltativo: occorre anche escludere la ricorrenza del foro generale fondato sulla presenza, nel circondario del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
  • Quando l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è incompleta, la competenza resta radicata presso il giudice adito, che non può declinarla in favore di altro tribunale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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