Cassazione Civile, Ordinanza n. 27083/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna la cartella di pagamento n. 29420200003000604000, emessa su richiesta del Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna per contributi irrigui relativi agli anni 2015, 2016 e 2017. Aveva dedotto, tra l’altro, il difetto di motivazione della cartella, l’emissione da parte di un soggetto asseritamente non legittimato, la mancanza di un beneficio concreto, l’assenza di prova e la prescrizione parziale del credito. Nel dicembre 2022 il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione, assorbendo le altre censure e annullando la cartella. Il Consorzio aveva appellato, sostenendo che la cartella fosse adeguatamente motivata e consentisse l’esercizio del diritto di difesa; il contribuente aveva chiesto il rigetto dell’appello e riproposto le questioni non esaminate. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 4448/2024 depositata il 10 giugno 2024, aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che il Consorzio fosse stato soppresso e accorpato nel Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale ai sensi dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, e che fosse quindi privo di legittimazione processuale. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 101, comma 2, e 112 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, contestando il rilievo d’ufficio della questione senza previo contraddittorio e la decisione cosiddetta “della terza via”; con il secondo ha denunciato l’erronea interpretazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014 e delle disposizioni regolamentari sull’accorpamento, sostenendo che i consorzi preesistenti avessero conservato soggettività e operatività durante la fase transitoria, e dunque la legittimazione a stare in giudizio.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare del contribuente, secondo cui il Consorzio sarebbe stato privo ab origine di capacità processuale: l’accorpamento previsto dalla legge regionale siciliana n. 5 del 2014 non comporta l’immediata estinzione degli enti preesistenti, ma si attua gradualmente, sicché questi conservano nel periodo transitorio soggettività e legittimazione a svolgere le funzioni affidate. Ha rigettato il primo motivo: la legittimazione ad agire o a contraddire è condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ove emerga dagli atti. Ha accolto il secondo motivo, affermando che la legge regionale non dispone l’estinzione immediata dei consorzi preesistenti e che, durante il processo di accorpamento, essi continuano a operare, anche esercitando la funzione impositiva; il Consorzio ricorrente era quindi legittimato e la declaratoria d’inammissibilità dell’appello era errata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 l.r. Sicilia n. 5/2014
La legge regionale non prevede espressamente l’estinzione immediata dei consorzi preesistenti, ma si limita a disporne l’accorpamento in nuovi enti.
L’accorpamento legislativo non produce di per sé l’immediata estinzione dei consorzi originari; la riorganizzazione si compie gradualmente e gli enti continuano a operare nel periodo transitorio.
art. 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
La Corte ha sottolineato poi che le disposizioni regolamentari mantengono in vigore gli atti e gli affidamenti dei consorzi accorpati fino a nuova determinazione, il che implica che tali enti continuino concretamente a svolgere le loro funzioni, compresa quella impositiva.
La conservazione degli atti e degli affidamenti fino a una nuova determinazione è coerente con la prosecuzione dell’attività dei consorzi accorpati nel periodo transitorio, inclusa la funzione impositiva.
Il rilievo ex officio iudicis del difetto di legitimatio ad causam è da ritenersi pienamente legittimo, trattandosi di una questione attinente a una condizione dell'azione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dalle eccezioni delle parti.
Il difetto di legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell’azione, può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado; nel caso esaminato, la censura relativa alla sua rilevazione senza iniziativa di parte è stata respinta.
Il rilievo ex officio iudicis del difetto di legitimatio ad causam è da ritenersi pienamente legittimo, trattandosi di una questione attinente a una condizione dell'azione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dalle eccezioni delle parti.
Il rilievo d’ufficio della carenza di legittimazione non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché concerne una condizione dell’azione che il giudice deve verificare anche senza eccezione di parte.
Massime di principio
- L’accorpamento di enti disposto da una legge regionale, se non accompagnato da un’espressa previsione di estinzione immediata, può realizzarsi attraverso una fase transitoria; durante tale fase gli enti preesistenti conservano soggettività e legittimazione a svolgere le funzioni loro attribuite, finché il processo di riorganizzazione non sia completato.
- La legittimazione ad agire o a contraddire è una condizione dell’azione e un presupposto processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando la sua carenza emerga dagli atti.
- Il rilievo d’ufficio di una questione di legittimazione, in quanto attinente a una condizione dell’azione, non viola di per sé il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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