Cassazione Penale, Sentenza n. 9831/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia in carcere per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) e 275 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato l'"extrema ratio" della misura carceraria e che andava considerata la sua osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari applicati in altro procedimento per fatti successivi ai fatti in esame.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Conferma che il Tribunale di Potenza ha adeguatamente motivato la sussistenza del presupposto cautelare (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari giustificanti la custodia in carcere, richiamando la gravità del fatto, la personalità dell'imputato con una storia di reati analoghi sin dalla minore età e un conclamato rischio di recidiva. La Corte osserva che l'osservanza di prescrizioni in altro procedimento non esclude la possibilità di inasprimento della misura e non rende automaticamente inadeguata la custodia. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende; viene altresì disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Richiamato come motivo di gravame invocato dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme procedurali). La Corte ritiene le censure infondate perché l'ordinanza di merito contiene motivazione adeguata e coerente.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri di applicazione delle misure cautelari. La Corte valuta che i criteri richiesti (necessità, proporzionalità e adeguatezza) siano stati considerati e motivati dal Tribunale di riesame.
Articolo relativo ai presupposti per le misure cautelari (esistenza di gravi indizi e esigenze cautelari). La Corte rileva che tali presupposti emergono dalle circostanziate e non contestate emergenze probatorie richiamate nell'ordinanza.
Norma che disciplina le spese nei procedimenti davanti alla Corte di Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94 disp. att. c.p.p. (comma 1 ter e richiamo al comma 1 bis)
Prevede l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la pronuncia non comporta la rimessione in libertà, affinché questi provveda secondo quanto previsto dal comma 1 bis (verifiche/adempimenti amministrativi relativi alla situazione detentiva).
Massime di principio
- La semplice osservanza di prescrizioni in un differente procedimento (es. arresti domiciliari per fatti successivi) non è di per sé sufficiente a escludere la necessità della custodia in carcere in altro procedimento: il giudice deve valutare complessivamente la personalità dell'imputato, la gravità del fatto e il rischio di recidiva.
- Per resistere a una misura cautelare custodiale è necessario contestare con argomenti specifici e circostanziati i presupposti di cui all'art. 273 c.p.p. (gravi indizi e esigenze cautelari) e dimostrare l'adeguatezza di misure alternative; astrazioni o affermazioni generiche sulla condotta passata difficilmente attuano un profilo di gravame efficace.
- Il giudice di merito deve dare motivazione chiara e congrua sia sui presupposti che sui criteri di proporzionalità e adeguatezza della misura; se tale motivazione è esaustiva, la Cassazione non annulla per vizio di motivazione.
- Ricorsi per cassazione contro ordinanze cautelari possono essere dichiarati inammissibili se il motivo è manifestamente infondato; in tal caso il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
- Quando una decisione cautelare non determina la liberazione dell'imputato, è prassi e obbligo amministrativo informare il direttore dell'istituto penitenziario per gli eventuali adempimenti e verifiche previste dalle disposizioni di attuazione del codice.
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