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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48909/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, articolato in tre motivi: 1) censura della riqualificazione del fatto del 08/08/2017 in violenza privata (art. 610 c.p.) anziché minaccia, sostenendo che la condotta mirava solo a costringere Poma ad astenersi dal pretendere un pagamento; 2) domanda di estinzione del reato per remissione di querela (con riserva di deposito della documentazione provante la remissione); 3) vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura, confermando che gli elementi costitutivi della violenza privata erano integri perché era dimostrato l'evento consistente nella costrizione di Poma a non pretendere il pagamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la difesa non ha poi depositato la documentazione relativa alla remissione della querela. Il terzo motivo è stato respinto: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche fondandosi sulla personalità dell'imputato (pregresse condanne per minaccia) e sull'intensità del dolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen. (violenza privata)

    La violenza privata richiede violenza o minaccia che cagioni l'effetto di costringere qualcuno a fare, tollerare o omettere una condotta determinata; la Corte ha ritenuto sussistente il "pati" (l'effetto di costrizione) nel caso concreto, quindi applicabile l'art. 610 e non rilevante il motivo dell'ingiusto profitto.

  • art. 612 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    Richiamato in relazione ad altri fatti: la fattispecie può essere ritenuta integrata qualora la condotta consista nell'uso della violenza o di mezzi illegittimi per affermare un diritto in maniera arbitraria; la sentenza di merito aveva già effettuato riqualificazioni di tal genere.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Era la qualificazione originaria di alcuni fatti; le corti di merito hanno operato riqualificazioni in base all'effettiva dinamica fattuale.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n.137 (convertito dalla L. 18/12/2020, n.176) e art. 16 del decreto-legge 30/12/2021, n.228 (convertito dalla L. 25/02/2022, n.15)

    Norme emergenziali-processuali richiamate in ordine alla richiesta di discussione orale formulata dalla difesa; la Corte ha preso atto della richiesta secondo la disciplina temporaneamente prorogata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'estensione dei motivi di ricorso in cassazione alle censure indicate; la Corte segnala che il ricorso è stato articolato nei limiti previsti da tale norma.

  • remissione di querela (principio relativo all'estinzione del reato)

    La remissione di querela estingue il reato di querela-azione privata se prodotta e accettata; per valere in cassazione la difesa doveva depositare la documentazione attestante la remissione, cosa che non è avvenuta, rendendo il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • La violenza privata (art. 610 c.p.) richiede un effetto determinato di costrizione su una condotta altrui: se sussiste questa determinazione fattuale, la fattispecie è integrata anche se il movente fosse l'ottenimento di un profitto.
  • La riqualificazione del fatto operata dalle corti di merito è consentita sulla base della dinamica concreta degli eventi e viene valutata con ampia discrezionalità dalla Cassazione, purché la motivazione sia adeguata.
  • La remissione della querela per reati procedibili a querela richiede la produzione tempestiva della relativa documentazione; la mancata produzione può comportare l'inammissibilità del motivo che si fonda sull'estinzione del reato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in base alla personalità dell'imputato (pregresse condanne) e all'intensità del dolo; le valutazioni motivate del giudice del merito trovano ampia conferma in cassazione.
  • In sede di impugnazione è essenziale rispettare gli oneri di prova e di deposito indicati nel ricorso; riserve non seguite da concreto deposito possono precludere l'accoglimento delle censure.
  • Il ricorrente soccombente in cassazione può essere condannato al pagamento delle spese processuali.

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