Cassazione Civile, Ordinanza n. 35302/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale il correntista aveva contestato l'applicazione di interessi anatocistici, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente addebitate. Il Tribunale aveva accertato l'illegittimità dell'anatocismo e condannato la banca al pagamento di una somma determinata; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del correntista, ritenendo che, in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda fosse stata limitata all'importo di euro 13.128,46 e che la clausola "o di quella maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria" non consentisse di superare tale limite. Con il ricorso per cassazione il correntista ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la formula utilizzata non era di mero stile ma esprimeva una ragionevole incertezza sul quantum, anche perché la CTU aveva prospettato molteplici ipotesi di ricalcolo del saldo, alcune delle quali inferiori e altre superiori all'importo indicato; ha inoltre sostenuto che, essendo stato accertato in primo grado l'anatocismo indebitamente percepito, la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare l'intero importo risultante dalle risultanze tecniche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la clausola con cui la parte chiede la condanna al pagamento di una somma "maggiore o minore" non è, di per sé, meramente stilistica quando permane una ragionevole incertezza sul quantum; tale clausola diviene invece priva di rilievo solo se, all'esito dell'istruttoria, il maggiore importo sia stato accertato con sufficiente precisione e la parte si sia limitata a richiamare le originarie conclusioni. Nel caso concreto, la CTU non aveva fornito un'unica quantificazione, ma diverse ipotesi di ricalcolo del conto, sicché l'incertezza sul quantum permaneva. Per questa ragione la Corte d'appello è stata ritenuta incorsa nella violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
la clausola di domanda con richiesta di somma maggiore o minore non viola l'art. 112 c.p.c. quando l'ammontare del quantum resta incerto all'esito dell'istruttoria; la violazione si configura solo se il giudice omette di considerare il petitum come effettivamente ampliato o delimitato dalla domanda e dalle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la violazione dell'art. 112 c.p.c. è deducibile in cassazione come nullità della sentenza per error in procedendo.
richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno per evidenziare che, in ipotesi di danno non patrimoniale, l'incertezza sul quantum può giustificare la permanenza della clausola di salvaguardia.
Massime di principio
- La formula con cui l'attore chiede la condanna al pagamento di una somma determinata "o di quella maggiore o minore che risulterà" non è automaticamente di stile: conserva efficacia quando, al momento della precisazione delle conclusioni, permanga una ragionevole incertezza sulla misura del credito o del danno.
- Se l'istruttoria, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, non consente una quantificazione univoca del credito vantato, il richiamo alla formula ampia contenuta nell'atto introduttivo non può essere degradato a semplice clausola stilistica.
- La clausola di salvaguardia perde rilievo solo quando l'accertamento istruttorio abbia eliminato l'incertezza sul quantum e la parte, nelle conclusioni definitive, si sia limitata a ripetere la domanda originaria senza adeguarla ai risultati acquisiti.
- In presenza di plurime ipotesi tecniche di ricostruzione del rapporto, il giudice deve interpretare la domanda in modo coerente con l'incertezza residua e non può restringere il petitum a un importo fisso se la parte ha manifestato la volontà di rimettersi alla liquidazione giudiziale.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura quando il giudice omette di pronunciarsi sul petitum così come emerge dalla domanda, interpretata alla luce dell'incertezza oggettiva risultante dagli atti e dall'istruttoria.
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