Cassazione Civile, Ordinanza n. 00667/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IVA relativa all'anno 2008 nei confronti di una società, che aveva ottenuto ragione in primo grado davanti alla CTP di Milano. L'Ufficio aveva appellato e la CTR della Lombardia aveva riformato la decisione favorevole alla contribuente. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, ma nelle more del giudizio di legittimità ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 e ha notificato rinuncia al ricorso alla controparte, depositando la relativa documentazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso in cassazione intervenuta dopo l'adesione della società alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Richiamati gli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali, applicando l'orientamento secondo cui, in caso di rinuncia del contribuente nel procedimento di legittimità a seguito di definizione agevolata, non opera la regola generale della condanna alle spese, perché ciò frustrerebbe la ratio deflattiva dell'istituto. Non essendo stata proposta difesa dall'Agenzia con controricorso, non vi è stata decisione sui motivi di ricorso.
Norme richiamate
È la base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie cui la società ha aderito nelle more del giudizio di cassazione.
La rinuncia al ricorso, debitamente notificata e documentata, consente di dichiarare l'estinzione del giudizio.
La Corte richiama la disciplina dell'estinzione del giudizio di cassazione conseguente alla rinuncia al ricorso e il regime delle spese processuali, poi derogato in concreto per effetto della definizione agevolata.
La regola generale della condanna alle spese non è applicata nel caso di rinuncia del contribuente nell'ambito della definizione agevolata, per evitare che oneri ulteriori ostacolino l'adesione alla procedura.
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
"in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016"
La Corte applica l'indirizzo secondo cui la finalità deflattiva della definizione agevolata prevale sulla regola ordinaria delle spese.
Legge di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata come fonte della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle controversie tributarie e rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità si estingue ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- Nell'ambito della definizione agevolata tributaria, la compensazione delle spese può essere disposta anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, poiché la condanna alle spese contrasterebbe con la ratio deflattiva dell'istituto.
- La rinuncia al ricorso, ove notificata alla controparte e corredata dalla documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata, è sufficiente a determinare l'estinzione del processo di cassazione, senza esame dei motivi di ricorso.
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