Cassazione Penale, Ordinanza n. 03883/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per il reato di tentato furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come furto semplice della sola grata scardinata, e non come tentato furto in abitazione. Con il secondo motivo ha contestato la mancata derubricazione nel furto semplice assumendo che l'immobile fosse in stato di abbandono. Con il terzo motivo ha chiesto di estendere in proprio favore eventuali motivi dedotti dal coimputato, ma senza specificità e senza che il coimputato avesse proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione di violazione di legge non dedotta in appello e quindi nuova in cassazione. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del fatto e della prova, senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso uno stato di totale abbandono dell'immobile. Il terzo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità e perché il coimputato non aveva proposto ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rubrica della sentenza impugnata conteneva un refuso nell'indicazione normativa; il fatto andava riferito al furto aggravato ex art. 625 c.p., richiamato per l'aggravante della violenza sulle cose.
La Corte richiama, in sostanza, la distinzione tra furto semplice e furto aggravato/tentato furto in abitazione, poiché la difesa aveva chiesto la derubricazione nel furto semplice.
Il ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte, come primi motivi, questioni di violazione di legge che erano deducibili ma non dedotte in appello; tali censure sono inammissibili perché nuove.
- La richiesta di derubricazione fondata su una diversa lettura dello stato dei luoghi o delle risultanze probatorie è inammissibile quando si risolve in una rivalutazione del fatto non assistita da una critica specifica della motivazione di merito.
- Lo stato di abbandono dell'immobile va accertato in concreto: la mera disabitazione prolungata o l'essere stato oggetto di furti reiterati non bastano, di per sé, a escludere il rapporto di appartenenza fattuale con i titolari del bene.
- La richiesta di estendere al ricorrente eventuali motivi dedotti da un coimputato è inammissibile se è priva di specificità e se il coimputato non ha proposto ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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