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Sentenza

Sentenza n. 6901/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 446/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva annullato gli atti della procedura comparativa per la copertura di due posti di Funzionario di Polizia Locale, nella parte relativa all'attribuzione di 15 punti per funzioni di coordinamento e controllo e di ufficiale di polizia giudiziaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata, collocata al terzo posto nella graduatoria per la progressione verticale alla posizione di Funzionario di Polizia Locale, aveva impugnato gli atti della procedura e, con motivi aggiunti, la valutazione dei titoli e delle funzioni dichiarate dai controinteressati. In particolare, contestava la legittimità dell'art. 5, lett. c2), del bando, che attribuiva 15 punti per competenze professionali consistenti nell'esercizio di funzioni di coordinamento e controllo del personale e di ufficiale di polizia giudiziaria; deduceva violazione della normativa nazionale e regionale, dei contratti collettivi, dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, nonché difetto di istruttoria e motivazione. Contestava inoltre la legittimità delle deliberazioni comunali che avevano attribuito tali funzioni a istruttori di vigilanza di categoria C e sosteneva che i controinteressati non avessero comunque svolto effettivamente le funzioni valutate. Il TAR aveva accolto il ricorso, annullando gli atti limitatamente agli effetti prodotti nella procedura selettiva mediante l'attribuzione dei 15 punti. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo: erroneità della ricostruzione del TAR sulla riserva delle funzioni al personale di categoria D; motivazione apparente o contraddittoria ed eccesso di potere giurisdizionale quanto agli effetti dell'annullamento; erroneità della decisione sui motivi relativi all'effettivo possesso del requisito da parte dei controinteressati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha confermato che la legge quadro n. 65/1986 individua le figure del comandante, degli addetti al coordinamento e controllo e degli operatori, senza prevedere figure intermedie quali i sottufficiali né consentire, mediante una semplice modifica regolamentare, l'attribuzione automatica di funzioni superiori a personale inquadrato in categoria inferiore. L'allegato A al CCNL del 31 marzo 1999 e l'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000 impongono che il passaggio alla categoria D per il personale addetto a effettivi compiti di coordinamento e controllo avvenga mediante selezione basata su criteri oggettivi e predeterminati; tali funzioni non possono quindi essere trasformate in requisito utile per una procedura selettiva attraverso una mera delibera di Giunta. L'eventuale svolgimento di ulteriori mansioni da parte di personale di categoria C poteva comportare, secondo il richiamato art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1° aprile 1999, il riconoscimento di un compenso accessorio, non l'automatico passaggio di categoria. È stata inoltre esclusa la contraddittorietà della sentenza di primo grado: l'annullamento era limitato agli effetti degli atti nella procedura, cioè all'attribuzione dei 15 punti, con conseguente riformulazione della graduatoria sulla base dei criteri originari, espunto il criterio illegittimo. Il giudice non ha esercitato poteri amministrativi né ha impedito la riedizione del potere, poiché non ha imposto nuovi criteri, ma ha eliminato il punteggio illegittimamente attribuito. La rimozione del sub-criterio non altera necessariamente l'intera procedura, anche perché il criterio relativo alle competenze professionali comprendeva più sub-criteri e quello contestato valeva 15 dei 50 punti disponibili. Il terzo motivo d'appello è stato assorbito: una volta esclusa la legittimità dell'applicazione del criterio, non rileva accertare se i controinteressati avessero concretamente svolto le funzioni, non potendo comunque essere attribuito il relativo punteggio. Spese del grado compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 65/1986

    L'ordinamento si articola di norma in: a) responsabile del Corpo (comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori (vigili)

    La legge quadro individua le figure professionali fondamentali della polizia locale, ma non legittima l'attribuzione automatica di funzioni superiori a personale appartenente a categorie inferiori mediante una semplice modifica regolamentare.

  • Allegato A CCNL 31 marzo 1999

    La disciplina delle categorie professionali e delle relative declaratorie conferma la distinzione tra le categorie e impedisce di utilizzare l'attribuzione regolamentare di funzioni superiori come automatica sostituzione della procedura selettiva.

  • art. 29 CCNL 14 settembre 2000

    Il passaggio alla categoria D deve comunque avvenire [...] sulla base di selezioni mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio

    Per il personale dell'area di vigilanza che svolga effettivi compiti di coordinamento e controllo, il passaggio alla categoria D richiede una selezione fondata su criteri oggettivi e predeterminati; non può derivare da automatismi o dalla sola istituzione regolamentare di un grado.

  • art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 1° aprile 1999

    agli operatori di categoria C che svolgessero ulteriori mansioni sarebbe stato riconosciuto solamente un compenso accessorio

    Lo svolgimento di ulteriori mansioni da parte di personale di categoria C non determina automaticamente il passaggio alla categoria superiore.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    Lo svolgimento di mansioni superiori è soggetto a condizioni e limiti tassativi; non può essere utilizzato, in assenza della procedura prevista, per attribuire il trattamento o l'inquadramento della categoria superiore.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    La norma è richiamata nei motivi aggiunti con riferimento alle dichiarazioni e alla documentazione dei controinteressati, ma il Consiglio di Stato non ne compie una specifica applicazione decisoria, avendo assorbito la relativa censura.

Massime di principio

  • L'attribuzione, mediante regolamento comunale o delibera, di funzioni di coordinamento e controllo e di ufficiale di polizia giudiziaria a personale inquadrato in una categoria inferiore non può sostituire la procedura selettiva richiesta dalla contrattazione collettiva per il passaggio alla categoria superiore.
  • Lo svolgimento di mansioni ulteriori da parte di personale appartenente a una categoria inferiore può dar luogo al trattamento accessorio previsto dalla contrattazione collettiva, ma non determina automaticamente l'inquadramento nella categoria superiore né consente di valorizzare tali mansioni come titolo equivalente al requisito della categoria superiore.
  • Quando un criterio o sub-criterio di valutazione previsto dal bando è illegittimo, il giudice amministrativo può annullarne gli effetti nella procedura selettiva e imporre la riformulazione della graduatoria mediante espunzione del punteggio illegittimo, senza che ciò costituisca sostituzione nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.
  • L'eliminazione di un criterio illegittimo non comporta necessariamente l'annullamento dell'intera procedura selettiva: ove la procedura conservi criteri autonomi e idonei a consentire la valutazione comparativa, è sufficiente ricalcolare i punteggi senza il criterio espunto.
  • Una volta accertata l'illegittimità del criterio che fonda l'attribuzione di un punteggio, è irrilevante verificare se i candidati abbiano concretamente svolto le funzioni valutate, poiché quel punteggio non può comunque essere riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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