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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13118/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore postale)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso proposta in via principale per contestare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle relate di notifica di cinque cartelle di pagamento. Nel primo grado il giudice aveva dichiarato la falsità delle relate e condannato in solido l'agente della riscossione e l'operatore postale, chiamato in causa dall'agente della riscossione per essere manlevato dagli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della querela. In appello erano stati rigettati sia l'appello principale dell'operatore postale sia quello incidentale dell'agente della riscossione. In cassazione la società successore dell'operatore postale deduceva, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 99 disp. att. c.p.c. e 83 c.p.c., sostenendo che la querela non era stata ritualmente confermata in prima udienza né dalla parte personalmente né da un difensore munito di valida procura speciale; dall'altro la violazione degli artt. 2700 c.c., 105 e 221 c.p.c., assumendo l'illegittimità della chiamata in causa dell'operatore postale, poiché nel giudizio di querela di falso non potrebbero proporsi domande ulteriori o coinvolgersi soggetti diversi da quello che intende avvalersi del documento asseritamente falso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorso era lacunoso nel descrivere compiutamente il fatto processuale relativo alla mancata conferma della querela e alla sua eventuale successiva conferma nel corso del giudizio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la querela di falso non può essere estesa a un terzo diverso da chi intende avvalersi del documento, neppure per rendere a costui opponibile la sentenza, poiché l'efficacia erga omnes dell'accertamento di falso è già intrinseca alla decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla posizione dell'operatore postale e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile la chiamata in causa dell'operatore postale. Conseguentemente ha posto le spese dei gradi di merito a carico dell'agente della riscossione e quelle del giudizio di legittimità a carico di quest'ultima nei confronti del ricorrente, compensando le spese tra il ricorrente e il soggetto che aveva proposto la querela di falso.

Norme richiamate

  • art. 99 disp. att. c.p.c.

    "La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale"

    La conferma della querela proposta in via principale è una condizione di procedibilità, ma la sua omissione nella prima udienza non determina una decadenza insanabile: può essere sanata nel corso del giudizio, anche con comportamenti concludenti, purché il giudice non abbia già rilevato la mancanza.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato solo per contestare la validità della procura speciale del difensore che avrebbe dovuto confermare la querela.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato a sostegno dell'idea che l'accertamento di falsità dell'atto pubblico abbia un'efficacia che supera il solo rapporto tra le parti del giudizio.

  • art. 105 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della chiamata in causa di un terzo nel giudizio di querela di falso.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2700 c.c. e all'art. 105 c.p.c. per sostenere che il giudizio di falso non tollera domande ulteriori verso soggetti diversi dal convenuto originario.

  • art. 104 c.p.c.

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui, nel giudizio di querela di falso proposto in via principale, è ammissibile la proposizione di ulteriori domande contro lo stesso convenuto.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 97 c.p.c.

    Richiamato implicitamente nel ragionamento sulle spese, a proposito dell'interesse comune alle questioni dibattute e della condanna solidale alle spese nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Nella querela di falso proposta in via principale, la conferma in prima udienza ex art. 99 disp. att. c.p.c. è una condizione di procedibilità: la sua omissione non comporta automaticamente improcedibilità definitiva, perché la parte può rimediare nel corso del giudizio, anche mediante atti o comportamenti concludenti, finché il giudice non abbia già rilevato la mancanza.
  • Il giudizio di querela di falso deve essere instaurato e mantenuto nei confronti del soggetto che intende avvalersi del documento asseritamente falso; non è legittima l'estensione della domanda di falso a terzi soltanto per ragioni di manleva, garanzia o opponibilità della futura decisione.
  • L'efficacia della sentenza che accoglie la querela di falso è erga omnes: proprio tale effetto generale rende superfluo e giuridicamente non necessario chiamare in giudizio soggetti terzi per "rendere opponibile" la pronuncia.
  • Il difetto di legittimazione passiva nel giudizio di falso va valutato in modo restrittivo, avendo riguardo al concreto interesse a contraddire rispetto all'utilizzazione del documento; un eventuale interesse risarcitorio o di garanzia del convenuto originario non basta, di per sé, a fondare la partecipazione del terzo al giudizio di falso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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