Sentenza n. 1427/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale, fondata sulla sostituzione del rappresentante legale della società promittente datrice di lavoro e sull’asserita insussistenza dei presupposti per il permesso per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro stagionale, deducendo che il decesso dell’originario amministratore della società richiedente e la sua sostituzione con un nuovo rappresentante legale non integrassero una successione o un subentro di diverso datore di lavoro. La società sarebbe rimasta il medesimo soggetto giuridico, con continuità giuridica ed economica, e il nuovo rappresentante avrebbe dichiarato di voler procedere all’assunzione. Il ricorrente ha inoltre contestato che difficoltà tecniche del sistema informatico SPI potessero impedire la prosecuzione della procedura, evidenziando il proprio interesse a completare il procedimento di primo ingresso mediante la stipula del contratto di lavoro con l’impresa originariamente richiedente. L’Amministrazione ha sostenuto che il subentro di un diverso datore di lavoro fosse consentito soltanto fino al rilascio del nulla osta e che la variazione intervenuta richiedesse un nuovo sviluppo tecnico del sistema informatico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. In via preliminare ha individuato l’interesse sostanziale del ricorrente nella prosecuzione della procedura di primo ingresso e nella stipula del contratto con la società che aveva originariamente richiesto il nulla osta, nonostante la richiesta, nelle more, di un titolo per attesa occupazione. Nel merito, ha ritenuto che il decesso dell’originario amministratore e la nomina di un nuovo rappresentante legale costituissero una mera successione nella rappresentanza dell’impresa, non una modifica soggettiva della parte datoriale: la società era rimasta il medesimo soggetto giuridico e tale vicenda non costituiva causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c. Non era quindi applicabile la giurisprudenza relativa alla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione. Il Collegio ha inoltre affermato che le difficoltà informatiche connesse alla variazione dei dati nel sistema SPI non possono determinare l’arresto sine die del procedimento amministrativo, soprattutto quando siano coinvolti diritti fondamentali della persona. Gli ulteriori profili di censura sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
cause di scioglimento delle società di capitali
La sostituzione del rappresentante legale pro tempore, conseguente al decesso dell’amministratore, non determina di per sé lo scioglimento della società né la cessazione della sua identità soggettiva.
sentenza in forma semplificata
Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti interessate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- La sostituzione del rappresentante legale di una società, anche quando avvenga per il decesso dell’amministratore originario, non integra una modifica soggettiva del datore di lavoro ai fini della procedura di ingresso e assunzione di un lavoratore straniero, quando la società rimanga il medesimo soggetto giuridico e conservi continuità giuridica ed economica.
- La revoca di un nulla osta al lavoro non può essere fondata sulla sola successione nella carica di rappresentante legale della società richiedente, se il nuovo rappresentante manifesta la volontà di dare esecuzione all’assunzione originariamente richiesta.
- Le difficoltà o carenze del sistema informatico utilizzato dall’amministrazione non possono giustificare l’arresto sine die del procedimento amministrativo né prevalere sulle garanzie riconosciute al privato dalla legge e dal diritto dell’Unione europea, in particolare quando siano coinvolti diritti fondamentali della persona.
Come è indicizzato
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