Cassazione Civile, Ordinanza n. 28762/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Una banca aveva agito per ottenere l’accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità da parte di alcuni chiamati, così da poter far valere nei loro confronti un credito derivante da un rapporto di garanzia stipulato dalla de cuius. In primo grado il tribunale aveva dichiarato l’avvenuta accettazione tacita e la qualità di eredi anche con riferimento al rapporto fideiussorio. In appello una sola erede aveva contestato, da un lato, la legittimazione/titolarità della società intervenuta in giudizio dopo una scissione parziale della banca originaria, sostenendo che non fosse provato il subentro nel credito controverso; dall’altro, aveva dedotto che il giudice d’appello aveva illegittimamente riqualificato il rapporto come garanzia autonoma anziché fideiussione, con conseguente elusione della disciplina dell’art. 1957 c.c. e violazione del giudicato interno, poiché il primo giudice aveva ritenuto nuova e quindi estranea al petitum la domanda di accertamento della validità della fideiussione. La ricorrente ha inoltre coltivato motivi subordinati, poi assorbiti, sul resto delle statuizioni d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi sulla titolarità sostanziale del credito in capo alla società subentrata e avesse violato il giudicato interno riqualificando d’ufficio il rapporto come garanzia autonoma, nonostante il primo giudice avesse escluso dal thema decidendum la domanda di validità della fideiussione. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
accettato tacitamente ex articolo 476 c.c.
richiamato come base della domanda di accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità
successore a titolo particolare nel diritto controverso
applicabile alla successione nel processo solo se vi sia effettivo subentro nel diritto controverso; la questione della titolarità del credito resta però da verificare
art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.
utilizzato quale parametro del vizio denunciato per violazione di norme processuali e omessa pronuncia
richiamati per censurare la riqualificazione d’ufficio e la violazione del giudicato interno
la domanda di accertamento del rapporto di garanzia era stata estesa con memoria ex art. 183, comma 6
la sua applicabilità è stata ritenuta esclusa dal giudice d’appello in ragione della qualificazione del rapporto come garanzia autonoma; tale qualificazione è stata però cassata per violazione del giudicato interno
invocato dalla ricorrente per affermare che il cessionario doveva provare l’inclusione del credito nella cessione in blocco
richiamato in via sostanziale nella parte in cui si afferma che la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e va allegata e provata dall’attore
Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005
richiamato dalla ricorrente come fondamento della nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.
Cass. S.U. 16 febbraio 2016 n. 2951
usata per affermare che la titolarità attiva o passiva della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e deve essere provata dall’attore
Cass. sez. 3, 18 luglio 2016 n. 14652
richiamata in conformità al principio sulla prova della titolarità della posizione soggettiva
Cass. sez. 1, 21 luglio 2016 n. 15037
richiamata in conformità al principio sulla prova della titolarità della posizione soggettiva
Cass. sez. 6-3, ord. 24 settembre 2018 n. 22525
richiamata in conformità al principio sulla prova della titolarità della posizione soggettiva
Cass. sez. 3, ord. 22 aprile 2025 n. 10435
richiamata in conformità al principio sulla prova della titolarità della posizione soggettiva
Cass. 6317/2014
richiamata per il principio secondo cui il nomen iuris attribuito dalle parti non vincola il giudice nella qualificazione del contratto
Cass. S.U. 41994/2021
richiamata per affermare che l’illiceità di alcune clausole ABI non travolge automaticamente l’intero contratto
Cass. 6716/2018
richiamata per il principio sul giudicato interno e sull’onere di proporre appello incidentale condizionato
Cass. sez. 3, ord. 25876/2024
richiamata per il principio secondo cui la devoluzione al giudice d’appello di un’eccezione di merito respinta in primo grado richiede appello incidentale
Cass. sez. 3, ord. 36272/2023
richiamata per il potere del giudice d’appello di interpretare e qualificare la domanda, salvo giudicato interno sulla qualificazione del primo giudice
Cass. sez. 3, 31330/2023
richiamata per il principio secondo cui il giudicato si forma sulla qualificazione giuridica non specificamente impugnata, salvo eccezioni
Massime di principio
- La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda: chi agisce deve allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili della controparte.
- Quando una parte subentra in un credito o in un rapporto controverso per effetto di operazioni straordinarie o cessioni, non basta l’allegazione dell’operazione in sé: occorre verificare l’effettiva inclusione del credito specifico nel compendio trasferito.
- Il giudice d’appello può riqualificare giuridicamente il rapporto o la domanda, ma non può superare un giudicato interno formatosi sulla qualificazione data dal primo giudice se la parte interessata non ha proposto idonea impugnazione incidentale.
- Se il primo giudice ha escluso una domanda dal thema decidendum perché nuova o estranea al petitum, la parte vittoriosa sul punto deve proporre appello incidentale per devolvere la questione al giudice di secondo grado.
- Il nomen iuris attribuito dalle parti non vincola il giudice nella qualificazione del contratto, ma la riqualificazione non può avvenire in contrasto con i limiti del devolutum e con il giudicato interno.
- La nullità di singole clausole predisposte in moduli fideiussori non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, occorrendo verificare se la clausola invalida travolga o meno la causa complessiva del rapporto.
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