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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28762/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Una banca aveva agito per ottenere l’accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità da parte di alcuni chiamati, così da poter far valere nei loro confronti un credito derivante da un rapporto di garanzia stipulato dalla de cuius. In primo grado il tribunale aveva dichiarato l’avvenuta accettazione tacita e la qualità di eredi anche con riferimento al rapporto fideiussorio. In appello una sola erede aveva contestato, da un lato, la legittimazione/titolarità della società intervenuta in giudizio dopo una scissione parziale della banca originaria, sostenendo che non fosse provato il subentro nel credito controverso; dall’altro, aveva dedotto che il giudice d’appello aveva illegittimamente riqualificato il rapporto come garanzia autonoma anziché fideiussione, con conseguente elusione della disciplina dell’art. 1957 c.c. e violazione del giudicato interno, poiché il primo giudice aveva ritenuto nuova e quindi estranea al petitum la domanda di accertamento della validità della fideiussione. La ricorrente ha inoltre coltivato motivi subordinati, poi assorbiti, sul resto delle statuizioni d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi sulla titolarità sostanziale del credito in capo alla società subentrata e avesse violato il giudicato interno riqualificando d’ufficio il rapporto come garanzia autonoma, nonostante il primo giudice avesse escluso dal thema decidendum la domanda di validità della fideiussione. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 476 c.c.

    accettato tacitamente ex articolo 476 c.c.

    richiamato come base della domanda di accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità

  • art. 111 c.p.c.

    successore a titolo particolare nel diritto controverso

    applicabile alla successione nel processo solo se vi sia effettivo subentro nel diritto controverso; la questione della titolarità del credito resta però da verificare

  • art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.

    utilizzato quale parametro del vizio denunciato per violazione di norme processuali e omessa pronuncia

  • artt. 112 e 329 c.p.c.

    richiamati per censurare la riqualificazione d’ufficio e la violazione del giudicato interno

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    la domanda di accertamento del rapporto di garanzia era stata estesa con memoria ex art. 183, comma 6

  • art. 1957 c.c.

    la sua applicabilità è stata ritenuta esclusa dal giudice d’appello in ragione della qualificazione del rapporto come garanzia autonoma; tale qualificazione è stata però cassata per violazione del giudicato interno

  • art. 58 TUB

    invocato dalla ricorrente per affermare che il cessionario doveva provare l’inclusione del credito nella cessione in blocco

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in via sostanziale nella parte in cui si afferma che la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e va allegata e provata dall’attore

  • Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005

    richiamato dalla ricorrente come fondamento della nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.

  • Cass. S.U. 16 febbraio 2016 n. 2951

    usata per affermare che la titolarità attiva o passiva della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e deve essere provata dall’attore

  • Cass. sez. 3, 18 luglio 2016 n. 14652

    richiamata in conformità al principio sulla prova della titolarità della posizione soggettiva

  • Cass. sez. 1, 21 luglio 2016 n. 15037

    richiamata in conformità al principio sulla prova della titolarità della posizione soggettiva

  • Cass. sez. 6-3, ord. 24 settembre 2018 n. 22525

    richiamata in conformità al principio sulla prova della titolarità della posizione soggettiva

  • Cass. sez. 3, ord. 22 aprile 2025 n. 10435

    richiamata in conformità al principio sulla prova della titolarità della posizione soggettiva

  • Cass. 6317/2014

    richiamata per il principio secondo cui il nomen iuris attribuito dalle parti non vincola il giudice nella qualificazione del contratto

  • Cass. S.U. 41994/2021

    richiamata per affermare che l’illiceità di alcune clausole ABI non travolge automaticamente l’intero contratto

  • Cass. 6716/2018

    richiamata per il principio sul giudicato interno e sull’onere di proporre appello incidentale condizionato

  • Cass. sez. 3, ord. 25876/2024

    richiamata per il principio secondo cui la devoluzione al giudice d’appello di un’eccezione di merito respinta in primo grado richiede appello incidentale

  • Cass. sez. 3, ord. 36272/2023

    richiamata per il potere del giudice d’appello di interpretare e qualificare la domanda, salvo giudicato interno sulla qualificazione del primo giudice

  • Cass. sez. 3, 31330/2023

    richiamata per il principio secondo cui il giudicato si forma sulla qualificazione giuridica non specificamente impugnata, salvo eccezioni

Massime di principio

  • La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda: chi agisce deve allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili della controparte.
  • Quando una parte subentra in un credito o in un rapporto controverso per effetto di operazioni straordinarie o cessioni, non basta l’allegazione dell’operazione in sé: occorre verificare l’effettiva inclusione del credito specifico nel compendio trasferito.
  • Il giudice d’appello può riqualificare giuridicamente il rapporto o la domanda, ma non può superare un giudicato interno formatosi sulla qualificazione data dal primo giudice se la parte interessata non ha proposto idonea impugnazione incidentale.
  • Se il primo giudice ha escluso una domanda dal thema decidendum perché nuova o estranea al petitum, la parte vittoriosa sul punto deve proporre appello incidentale per devolvere la questione al giudice di secondo grado.
  • Il nomen iuris attribuito dalle parti non vincola il giudice nella qualificazione del contratto, ma la riqualificazione non può avvenire in contrasto con i limiti del devolutum e con il giudicato interno.
  • La nullità di singole clausole predisposte in moduli fideiussori non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, occorrendo verificare se la clausola invalida travolga o meno la causa complessiva del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoFideiussioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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