Sentenza del 04/07/2025 n. 18317 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Telecom aveva presentato l’11 dicembre 2009 un’istanza di rimborso per la mancata deduzione dall’IRES del 10% dell’IRAP, relativa agli anni d’imposta 2004-2007, beneficio riconosciuto dal D.L. n. 185/2008. Dopo il rimborso del capitale, erogato il 29 maggio 2017 al cessionario, restavano contestati una differenza relativa al 2005 e, soprattutto, la decorrenza degli interessi: la contribuente li chiedeva dalla data dei versamenti, mentre i giudici di merito li avevano fatti decorrere dall’entrata in vigore del decreto. In Cassazione è stato dedotto, con un unico motivo, che tale soluzione violava gli artt. 44 del D.P.R. n. 602/1973 e 6 del D.L. n. 185/2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha stabilito che gli interessi sul rimborso decorrono con riferimento alla data del versamento, e non soltanto dall’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008. Gli interessi sui crediti d’imposta hanno funzione compensativa del mancato godimento delle somme versate e la disciplina speciale dell’art. 44 individua nel versamento il riferimento temporale, senza subordinare la decorrenza alla mora o alla consapevolezza dell’Amministrazione. La Corte ha ritenuto non decisiva l’obiezione dell’Agenzia fondata sulla possibile coincidenza con crediti oggetto di un diverso giudizio: l’eventuale sovrapposizione e il relativo pagamento potranno essere verificati in sede di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Art. 44 del D.P.R. n. 602/1973
Invero, a prescindere dalla sovrapposizione di concetti e qualificazioni di natura squisitamente civilistica, occorre muovere dal dato testuale offerto dal primo comma del ridetto art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973, che individua la "data del versamento" quale riferimento temporale, certo ed univoco, ai fini della conseguente individuazione del semestre di decorrenza iniziale degli accessori, prescindendo quindi da ulteriori elementi di valutazione.
Per i rimborsi d’imposta, la data del versamento costituisce il riferimento per la decorrenza degli interessi secondo la disciplina speciale, ferma la regola prevista dalla norma sul primo semestre. Non occorre dimostrare una mora colpevole dell’Amministrazione: gli interessi compensano il contribuente per il mancato godimento delle somme.
L'inquadramento dell'estensione (ad anni d'imposta antecedenti il 2008) della deducibilità in termini di efficacia retroattiva della norma sopravvenuta, così come la saldatura dell'efficacia tra le domande di rimborso precedenti eventualmente presentate (quando ancora il "procedimento" ex art. 6 del D.L. n.185 del 2008 non esisteva, e peraltro già di per sé sufficienti a configurare il diritto al rimborso) e quelle telematiche successive previste dalle nuove disposizioni, evidenzia come la fattispecie trattata sia configurata dal legislatore come avente natura sostanziale, e non meramente procedimentale, di rimborso, confermata dal richiamo esplicito dell' art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973.
La disposizione, per le annualità pregresse interessate, ha riconosciuto un rimborso di natura sostanziale e con efficacia retroattiva; la successiva procedura telematica serve a quantificare e comunicare il rimborso, non a creare ex novo il diritto già fondato su una tempestiva istanza.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
All'esito dell'esame del relativo quadro normativo, nonché del punto 1.3.2. della circolare del 14 aprile 2009 n. 16/E della stessa Agenzia delle Entrate, si è infatti concluso che per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto n. 185 del 2008 avevano già presentato tempestiva istanza ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, il rimborso della maggiore imposta assolta non era subordinato alla presentazione dell'istanza telematica prevista al comma 3 del citato art. 6 del D.L. n.185 del 2008, che è necessaria al solo fine di comunicare all'Amministrazione finanziaria l'entità del rimborso di cui si chiede la restituzione e di consentire alla stessa Amministrazione di quantificare l'importo eventualmente dovuto in restituzione.
Una tempestiva istanza di rimborso presentata ai sensi dell’art. 38 prima dell’intervento del D.L. n. 185/2008 è sufficiente a fondare la richiesta; l’adempimento telematico successivo ha funzione informativa e di quantificazione, non costituisce condizione per la nascita del diritto.
Massime di principio
- Quando una norma riconosce retroattivamente un rimborso tributario per somme versate in precedenza, gli interessi compensativi non decorrono necessariamente dalla data di entrata in vigore della norma: secondo il principio applicato in questa decisione, il riferimento è la data del versamento prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 602/1973, con le modalità e le limitazioni stabilite dalla stessa disposizione.
- La decorrenza degli interessi sui rimborsi fiscali non dipende dalla prova della colpa o della mora dell’Amministrazione: la loro funzione è compensare il contribuente per la temporanea indisponibilità del denaro versato.
- Se il contribuente aveva già presentato una tempestiva istanza di rimborso secondo la disciplina applicabile, un successivo adempimento telematico introdotto per quantificare la restituzione non va automaticamente inteso come requisito costitutivo del diritto.
- Se l’Amministrazione eccepisce che le somme richieste potrebbero sovrapporsi a crediti riconosciuti in un altro giudizio, la coincidenza e l’eventuale pagamento richiedono un accertamento concreto; possono essere verificati nel giudizio di rinvio e non escludono, da soli, il diritto fatto valere.
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