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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00349/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità antitrust)

La controversia

La vicenda origina da una pesante sanzione amministrativa irrogata dall'AGCM a una società operante nella distribuzione e commercializzazione di gelati confezionati nel canale out-of-home, per asserito abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE. Secondo l'Autorità, la società avrebbe imposto ai distributori locali una strategia di esclusiva merceologica e una pluralità di condizioni contrattuali e incentivi economici idonei a precludere la concorrenza; il Consiglio di Stato ha poi respinto l'appello avverso il diniego del TAR. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sul giudice e sulla formazione del collegio, perché la decisione sarebbe stata assunta da un collegio diverso da quello che aveva disposto il rinvio pregiudiziale e in composizione non corrispondente alla designazione tabellare; 2) eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe alterato i presupposti fattuali della contestazione, valorizzando la mera esecuzione da parte dei concessionari di una politica commerciale unilaterale, anziché la tesi dell'Autorità sull'esistenza di un unico complesso economico; 3) violazione del diritto dell'Unione e del dictum della Corte di giustizia, per avere il giudice nazionale ritenuto non decisive le analisi economiche AEC e per avere, secondo la ricorrente, precluso un effettivo contraddittorio su tali studi, disattendendo le indicazioni della CGUE sul parametro del concorrente altrettanto efficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una doglianza su errori in procedendo e su regole tabellari, quindi estranea al controllo sui limiti esterni della giurisdizione; il secondo motivo è stato parimenti qualificato come censura di error in iudicando sulla ricostruzione del rapporto tra società e distributori, senza sconfinamento del Consiglio di Stato oltre i limiti del sindacato giurisdizionale; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta violazione del diritto UE e il preteso mancato rispetto della pronuncia pregiudiziale integrano, al più, un errore di interpretazione o applicazione del diritto, non un eccesso di potere giurisdizionale censurabile ex art. 111 Cost. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente, condannandola alle spese e dando atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 TFUE

    è la norma sostanziale posta a fondamento dell'addebito antitrust di abuso di posizione dominante

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non trasforma l'eventuale errore del giudice nazionale nel merito in vizio di giurisdizione

  • art. 111 Cost.

    il sindacato della Cassazione è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione; la violazione del diritto UE o l'erronea applicazione del diritto non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato quale base del ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo, nei soli limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 108 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale, ma la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo in caso di sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 73 c.p.a.

    invocato nel primo motivo sulla composizione del collegio, ma la relativa doglianza è stata qualificata come error in procedendo

  • art. 75 c.p.a.

    invocato nel primo motivo in relazione alla regolare composizione del giudice

  • art. 76 c.p.a.

    invocato nel primo motivo in relazione alla composizione del collegio e alla partecipazione dei magistrati

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato per contestare il termine di impugnazione e per le censure sulla decisione del giudice amministrativo

  • art. 327 c.p.c.

    è il termine semestrale applicabile al ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto a un contraddittorio effettivo, ma la censura non è stata ritenuta idonea a integrare un vizio di giurisdizione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    presuppone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo è configurabile solo quando il giudice sconfin i nei limiti esterni della giurisdizione, invadendo la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure pronunciandosi su materie attribuite ad altri giudici; non basta un errore nell'interpretazione o nell'applicazione delle norme.
  • Le censure relative alla composizione del collegio, alle regole tabellari o ad altre violazioni processuali del giudice speciale integrano, di regola, errori in procedendo e non sono deducibili come motivo inerente alla giurisdizione in cassazione ex art. 111 Cost.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti sanzionatori dell'AGCM può estendersi al riesame dei fatti, dei profili tecnici e alla verifica di ragionevolezza e coerenza della motivazione, senza per ciò solo sconfinare nel merito amministrativo.
  • La violazione del diritto dell'Unione europea, anche quando si assuma il mancato rispetto di una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale, poiché attiene alla corretta applicazione del diritto e non ai limiti esterni della giurisdizione.
  • Ai fini della qualificazione di un assetto economico come unità unica, possono rilevare i vincoli contrattuali e la concentrazione delle scelte commerciali in capo a un unico centro decisionale; il giudice non eccede i propri poteri se ricostruisce in tal senso la sostanza del rapporto senza sostituirsi all'Autorità sulla valutazione del fatto antitrust.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

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