Cassazione Penale, Ordinanza n. 09742/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva in modo generico la violazione dell'art. 133 c.p. e asseriti vizi motivazionali sulla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era formulata in termini non specifici e indeterminati, senza una puntuale enunciazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del motivo, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 581 c.p.p. Ha inoltre osservato che la pena era stata determinata nel minimo edittale per il reato contestato, sicché era sufficiente una motivazione sintetica basata sul criterio di adeguatezza, mentre una motivazione analitica è necessaria solo quando la pena sia sensibilmente superiore alla media edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla pena e comunque priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. Poiché la pena irrogata era pari al minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 707 c.p., è stata ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza di merito sul punto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Criteri di commisurazione della pena richiamati solo in modo generico dal ricorrente; la Corte afferma che, quando la pena è nel minimo edittale, tali criteri possono ritenersi implicitamente richiamati nella motivazione basata sull'adeguatezza della pena.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, una puntuale enunciazione dei motivi con gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano; la censura generica e indeterminata è inammissibile.
È il reato ascritto all'imputato; la pena irrogata risulta stabilita nel minimo edittale previsto per tale fattispecie.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione contro la quantificazione della pena deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente una generica denuncia di violazione dell'art. 133 c.p. o di vizi motivazionali.
- Quando la pena è determinata nel minimo edittale, il giudice di merito non deve fornire una motivazione analitica sulla dosimetria, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza della pena e ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Una motivazione dettagliata sulla quantità di pena è richiesta solo se la sanzione si discosta sensibilmente dalla misura media dell'edittale.
- La genericità del motivo di ricorso che non consente di individuare con precisione i rilievi mossi determina inammissibilità del ricorso in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09580/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09582/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09639/2025 del 10/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →