Cassazione Penale, Sentenza n. 15206/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per violenza privata continuata (posizionamento dell'autoveicolo che impediva l'uso delle vetture, l'accesso al contatore dell'acqua e il parcheggio) e per il reato di percosse ai danni di Scocco Luciano e Giove Giovanni. Il ricorrente deduceva: diritto di autodifesa in proprio (art. 6 CEDU) essendo avvocato; incompetenza territoriale per effetto della sua qualifica di giudice di pace nel medesimo distretto (nonostante la revoca); mancata comunicazione/irregolarità nelle notifiche e nella tempestività dell'avviso d'udienza; mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per assenze giustificate; omissione di valutare scriminanti (legittima difesa/necessità); errori nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti; prescrizione del reato; nullità e vizio di motivazione avvalorati da presunte prove fotografiche a discarico (auto non sua, luogo diverso). Inoltre si censurava la statuizione civile a favore di Giove Giovanni (poi revocata in appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: principale motivo di inammissibilità è la previsione normativa (art. 610, co. 5‑bis c.p.p., in relazione all'art. 613 c.p.p. e alla legge n. 103/2017) che esclude la facoltà di proporre personalmente ricorso per Cassazione anche se l'imputato è avvocato, e la sottoscrizione parziale/generica del ricorso da parte del difensore di fiducia non ha sanato tale vizio. Sono state inoltre respinte/definite manifestamente infondate le questioni di incompetenza territoriale (la revoca formale ha estinto l'effetto speciale di incompetenza), e la censura sulla prescrizione non ha retto perché ai fini della prescrizione rileva la lettura del dispositivo della sentenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (Euro 3.000), oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Predisposizione che ha reso inammissibile il ricorso presentato personalmente dall'imputato; limita la possibilità di autotutela in cassazione richiedendo rappresentanza tecnica
Norma collegata all'art. 610 c.p.p.; usata per enunciare i presupposti di ammissibilità degli atti di impugnazione in Cassazione
Ha riformato la disciplina delle impugnazioni in Cassazione escludendo l'autodifesa tecnica in sede di legittimità
art. 6 C.E.D.U.
Il diritto di difesa riconosciuto dalla CEDU è ritenuto applicabile principalmente ai gradi di merito; la Corte ha ritenuto legittima la regolazione nazionale che richiede rappresentanza tecnica in Cassazione
Richiamato in relazione alla competenza territoriale speciale per magistrati onorari: l'effetto di deroga si estingue con la revoca formale dell'incarico
Norme relative alle scriminanti (legittima difesa e stato di necessità); il ricorso allegava omissione di loro valutazione, ma la Cassazione non ha accolto tali doglianze per carenza di idonea prospettazione in Cassazione
artt. 420-bis, 82 e 157 c.p.p.
Richiamati in ordine a questioni processuali e alla posizione delle parti civili; le censure non hanno superato il vaglio di ammissibilità
principio sulla prescrizione
Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, non il deposito successivo
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa l'autodifesa tecnica: anche se l'imputato è avvocato, l'impugnazione per cassazione deve essere esercitata da un difensore munito di effettivo mandato e la sottoscrizione generica o parziale del difensore può non sanare l'inammissibilità.
- Le eccezioni di incompetenza territoriale connesse alla qualità di magistrato onorario perdono efficacia una volta intervenuta la revoca formale dell'incarico; è cruciale verificare la data dell'atto di revoca.
- Per la prescrizione penale, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza ai fini del computo dei termini: le contestazioni basate sul deposito successivo sono destinate a non reggere se la lettura è anteriore.
- Le doglianze procedurali e di nullità in cassazione devono essere specifiche e ben motivate; la genericità o l'affidamento a formule vaghe (anche quando il difensore dichiara di condividere solo parti del ricorso) ne pregiudica l'ammissibilità.
- Le eccezioni sostanziali (es. legittima difesa, stato di necessità) devono essere adeguatamente sviluppate e documentate nei gradi di merito; sollevare tali questioni in modo sommario in Cassazione difficilmente porta a riforma.
- L'assenza o la mancata rinnovazione di prove in appello richiede che sia dimostrato il carattere decisivo delle prove non acquisite; la semplice contestazione dell'omissione non è automaticamente risolutiva in cassazione.
- La mancata comparizione o la non costituzione delle parti civili in grado d'appello può incidere sulle statuizioni civili; va verificata l'osservanza delle regole sulle conclusioni scritte e sulla partecipazione processuale.
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