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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23118/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da numerosi medici, alcuni come attori originari e altri come intervenienti autonomi, che avevano frequentato in epoche diverse corsi post lauream di specializzazione in medicina e lamentavano di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76. Essi chiedevano la condanna delle amministrazioni statali convenute al risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie. Il Tribunale di Venezia accoglieva le domande, liquidando un importo per ogni anno di corso sino all’a.a. 1990-1991; la Corte d’appello rigettava il gravame delle amministrazioni. In Cassazione le amministrazioni deducevano due motivi: con il primo, la violazione dell’art. 4, comma 43, L. n. 183/2011 e degli artt. 2946 e 2947 c.c., sostenendo che la prescrizione non fosse decennale ma quinquennale e che i diritti fossero quindi estinti; con il secondo, la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per pretesa esistenza di un giudicato esterno, limitatamente ad alcuni ricorrenti (Marco Avossa, Paolo Lazzarin e Pierangelo Sartore), derivante da precedenti sentenze di rigetto del Tribunale di Roma sul medesimo diritto alla remunerazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo consolidato l’orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive sulla specializzazione medica, per i corsi iniziati nel periodo rilevante, si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, e non è applicabile retroattivamente l’art. 4, comma 43, L. n. 183/2011 ai fatti anteriori al 1° gennaio 2012. Ha invece accolto il secondo motivo: ha riconosciuto che per alcuni medici esisteva un precedente giudicato di rigetto avente ad oggetto il medesimo bene della vita, nonostante una diversa qualificazione giuridica della domanda, e ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali posizioni, decidendo nel merito e dichiarando improponibile la loro domanda. Per gli altri controricorrenti la sentenza è rimasta ferma; le amministrazioni sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità in favore di costoro, mentre i tre soggetti colpiti dal giudicato sono stati condannati alle spese dell’intero giudizio in favore delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183

    prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie

    La disposizione non si applica retroattivamente ai diritti sorti e azionati in relazione a corsi di specializzazione medica iniziati prima della sua entrata in vigore; opera solo per i fatti successivi al 1° gennaio 2012.

  • art. 2946 c.c.

    Per il diritto al risarcimento derivante dalla mancata attuazione delle direttive sulla specializzazione medica, nei casi considerati, si applica il termine ordinario decennale.

  • art. 2947 c.c.

    La disciplina quinquennale richiamata dalla norma speciale del 2011 non governa retroattivamente le situazioni anteriori; il richiamo dell’erario è stato ritenuto non pertinente per la fattispecie esaminata.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno preclude la riproponibilità della domanda quando sussista identità di soggetti e di oggetto, con medesimo bene della vita richiesto, anche se la domanda sia stata diversamente qualificata in diritto.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della precedente sentenza impedisce una nuova azione sul medesimo rapporto sostanziale già definitivamente deciso.

  • art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento di legittimità consolidato e non accompagnato da argomenti idonei a richiederne il superamento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive comunitarie sulla formazione specialistica medica, per i corsi iniziati nel periodo coperto dalla normativa eurounitaria e fino all’a.a. 1990-1991, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dall’entrata in vigore dell’art. 11 L. n. 370/1999.
  • La disciplina introdotta dall’art. 4, comma 43, L. n. 183/2011 sulla prescrizione quinquennale del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie non ha efficacia retroattiva in mancanza di espressa previsione e non incide su diritti già sorti e fatti valere in relazione a vicende anteriori al 1° gennaio 2012.
  • Ai fini del giudicato esterno, conta l’identità del bene della vita e del rapporto sostanziale dedotto, non la diversa qualificazione giuridica della pretesa: se una domanda è stata definitivamente rigettata, non può essere riproposta tra gli stessi soggetti per ottenere lo stesso risultato sostanziale.
  • La diversità di prospettazione in iure della stessa pretesa non esclude il giudicato quando il petitum sostanziale e la causa petendi, intesi in senso sostanziale, coincidono nelle due controversie.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre un orientamento giurisprudenziale non pertinente a un indirizzo di legittimità consolidato applicabile alla fattispecie, senza offrire argomenti per un suo ripensamento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAGiudicatoRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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