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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17226/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proponeva nove mezzi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul concorso nella cessione (art.110 c.p.) per presunta mancanza del contributo causale del Giglio; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni di Clementina Pristerà per mancato ricorso alle garanzie di cui all'art.64 c.p.p.; 3) omessa escussione di testimone determinante (Caterina Papalia); 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.); 5) diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.); 6) errata dosimetria della pena (artt.132-133 c.p.); 7) rifiuto della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (erroneo richiamo all'art.168-bis c.p.); 8) vizio motivazionale nella conferma del trattamento sanzionatorio senza valutare la minima offensività della condotta; 9) ulteriori censure sul diniego della sanzione sostitutiva per carenza motivazionale e mancata correlazione con la personalità del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: (i) la valutazione di responsabilità e di concorso è stata ritenuta logica e fondata su dichiarazioni della Pristerà e sui riscontri (rinvenimento di hashish, bilancino, materiale di confezionamento); (ii) le dichiarazioni della Pristerà erano utilizzabili nel rito abbreviato come "persona informata dei fatti" in assenza di elementi che la configurassero come indagata; (iii) l'omessa escussione di un teste non può essere censurata in cassazione quando il rito abbreviato è stato scelto e l'imputato ha rinunciato a prove; (iv) l'applicabilità di art.131-bis è stata esclusa con motivazione adeguata, data la natura organizzata dell'attività; (v) il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena rientrano nella valutazione di merito e non appaiono illogiche; (vi) la richiesta della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata dichiarata inammissibile per mancata espressione del consenso personale dell'imputato nei termini previsti dall'art.598-bis c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 19/03/2024, n.31). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, comma 5 (Testo Unico stupefacenti)

    Norma contestata per la cessione di stupefacenti in quantità che rientrano nel comma 5; la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie sulla base delle dichiarazioni e dei riscontri materiali

  • Codice penale, art.110 (concorso di persone)

    Usato per valutare la responsabilità in concorso; la Corte ha ritenuto corretta l'inferenza di concorso sulla base dei fatti e delle prove acquisite

  • Codice procedura penale, art.64

    Richiamato in relazione alle garanzie per la persona che può essere sottoposta ad indagine; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per considerare la dichiarante come indagata e quindi non applicabile l'inutilizzabilità invocata

  • Codice procedura penale, art.192

    Richiamato rispetto alla censura per omessa escussione di teste; la Corte ha precisato che nel rito abbreviato non è sindacale in cassazione la mancata acquisizione di prove a cui l'imputato ha rinunciato

  • Codice penale, art.131-bis (tenuità del fatto)

    Distinto dalla fattispecie di lieve entità del T.U. stupefacenti: per l'applicazione dell'art.131-bis occorre valutare modalità, grado di colpevolezza e entità del pericolo/danno; la Corte ha escluso la causa di non punibilità per la natura organizzata dell'attività

  • Codice penale, art.62-bis (circostanze attenuanti generiche)

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi anche se l'imputato è incensurato; la valutazione è di merito e non sindacabile in cassazione se logica e non contraddittoria

  • Codice penale, artt.132-133 (determinazione della pena e criteri)

    La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché si attenga ai criteri stabiliti; la Corte ha ritenuto congrua la pena rispetto ai parametri indicati

  • Codice penale, art.168-bis

    Richiamato erroneamente dal ricorrente: norma relativa alla messa alla prova, non applicabile alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

  • Codice procedura penale, art.598-bis (come modificato dall'art.2 del d.lgs. 19/03/2024, n.31)

    Stabilisce i requisiti di consenso personale e i termini per l'applicazione della sanzione sostitutiva; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta per mancanza del consenso nei termini previsti

  • Sentenza Corte cost. n.148/2022 e principio C-481/19 (Corte di Giustizia)

    Utilizzate per argomentare l'utilizzabilità delle dichiarazioni di acquirenti di modiche quantità come "persona informata dei fatti", alla luce della natura non punitiva di alcune sanzioni amministrative (art.75 T.U.)

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da acquirenti di modiche quantità possono essere utilizzate come "persone informate dei fatti" se non emergono elementi che le configurino come indagate; l'invocazione di inutilizzabilità per mancato avviso ex art.64 c.p.p. richiede prove concrete dello status di indagato
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) è distinta dalla disciplina sulla lieve entità delle fattispecie di stupefacenti: va valutata la modalità della condotta, il grado di colpevolezza e il danno o pericolo; attività organizzata ostacola il riconoscimento della tenuità
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi: lo stato di incensuratezza da solo non garantisce automaticamente la diminuente dopo la riforma dell'art.62-bis
  • Le censure sulla rilevanza o mancata acquisizione di prove nel rito abbreviato sono spesso infondate in cassazione se l'imputato ha scelto il rito e ha rinunciato all'assunzione di specifiche prove
  • La quantificazione della pena e la valutazione degli elementi di personalità sono rimessi in larga misura alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo illogicità palese
  • Per ottenere sanzioni sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) è necessario rispettare i requisiti formali del consenso personale nei termini previsti dalla normativa processuale; la mancata espressione del consenso rende inammissibile la richiesta
  • In sede di impugnazione è essenziale che i motivi siano tempestivamente e specificamente dedotti in appello; questioni sollevate per la prima volta in cassazione possono essere dichiarate inammissibili

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