Cassazione Penale, Sentenza n. 19598/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Brinati, segretario territoriale CISL, era stato ritenuto responsabile per diffamazione (o illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.) in relazione a una "lettera aperta" del 12/03/2010 con la quale accusava il presidente della cooperativa Nuova Città di Roma, Carlo Mitra, di avere "grossolanamente falsificato" una missiva sottoscritta da due dipendenti (Tonelli e Olivieri). La vicenda nasceva da un conflitto sindacale in occasione della ristrutturazione aziendale; emergevano diverse versioni della stessa lettera, e una copia recante anche la sigla "RSA FILCAMS CGIL" era pervenuta alla sede nazionale della FISASCAT CISL. Brinati deduceva che la sottoscrizione aggiunta fosse stata opera di Mitra. In cassazione il ricorrente impugnava la conferma della condanna civile contenuta nella sentenza d'appello, lamentando che la Corte territoriale non avesse valutato adeguatamente la scriminante del diritto di critica sindacale, neppure nella forma putativa, e contestando il mancato esame delle prove che avvaloravano l'ipotesi della falsificazione da parte di Mitra (tra cui il fatto che la parte civile avesse allegato la copia falsificata nella querela e che i rappresentanti della CGIL avessero disconosciuto la lettera). Il ricorso sollevava inoltre profili di violazione normativa e carenza di motivazione in rapporto agli artt. 2043 c.c., 578 e 530 c.p.p. e alla corretta regola di giudizio da adottare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte ha ritenuto che emergessero, dagli atti, elementi tali da configurare l'esimente del diritto di critica sindacale, anche in forma putativa, e che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valutato argomentazioni decisive circa la verità o la verità putativa del fatto contestato (in particolare la disponibilità della copia falsificata da parte della persona offesa e il disconoscimento della lettera da parte di rappresentanti CGIL). Per tali ragioni la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio e la revoca delle statuizioni civili risultanti dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile
La Corte osserva che la norma, introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, non si applica al caso di specie perché la costituzione di parte civile è anteriore al 30/12/2022, perciò il regime speciale di rinvio non era operativo nel procedimento in esame.
La Corte riafferma che, anche in presenza di prescrizione del reato, il giudice dell'impugnazione deve conoscere la res iudicanda ai fini civili e valutare la eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.; non può limitarsi a esaminare solo l'evidenza di cause di proscioglimento.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'assoluzione nel merito prevista dall'art. 129 comma 2 è possibile solo se dalle atti emerge in modo ictu oculi l'inesistenza del fatto o l'innocenza dell'imputato; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto sussistente tale evidenza, giustificando l'annullamento senza rinvio.
Norma sulla responsabilità aquiliana cui la Corte territoriale aveva fatto riferimento per accertare l'illecito civile; la Cassazione ha ritenuto che, alla luce della scriminante del diritto di critica sindacale e della verità putativa, non sussistessero i presupposti per confermare la responsabilità civile.
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio per valutare insufficienza o contraddittorietà della prova rispetto all'accertamento penale; la Corte segnala che il giudice di appello deve considerare anche questi profili quando decide sulle statuizioni civili in presenza di prescrizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2021
La Corte costituzionale ha ritenuto conforme a costituzione l'art. 578 c.p.p.; la Cassazione precisa che detta pronuncia non impedisce comunque al giudice di appello di valutare e, ove emergente ictu oculi, riconoscere la causa di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità: Sez. U., Tettamanti (n. 35490/2009) e pronunce successive
La Corte richiama i principi stabiliti nelle Sezioni Unite secondo cui l'assoluzione nel merito ex art. 129 comma 2 è consentita solo se le circostanze escludenti l'addebito risultano dagli atti in modo incontestabile (ictu oculi). Inoltre la giurisprudenza citata chiarisce i limiti e l'applicazione del diritto di critica sindacale e della verità putativa sia in sede civile che penale.
Massime di principio
- In contenziosi per diffamazione nel contesto sindacale il diritto di critica può costituire scriminante se le affermazioni sono fondate su fatti veri o su una convinzione ragionevole e giustificabile della veridicità (verità putativa).
- Quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice d'appello chiamato a statuire sugli effetti civili deve comunque esaminare la prova in relazione alla responsabilità civile, tenendo conto di eventuale contraddittorietà o insufficienza probatoria ai sensi dell'art. 530 c.p.p.
- Se dagli atti processuali emerge in modo evidente e incontestabile che sussiste una causa di proscioglimento nel merito (art. 129 comma 2 c.p.p.), la Corte può pronunciare l'annullamento senza rinvio e disporre l'assoluzione o la revoca delle statuizioni civili.
- Elementi materiali che dimostrano la disponibilità di documenti o che indicano l'origine della falsificazione (ad es. l'allegazione della copia falsificata da parte della persona offesa) possono essere decisivi per riconoscere la verità o la verità putativa e, quindi, l'esimente del diritto di critica.
- Nel formulare una difesa basata sulla scriminante del diritto di critica, occorre articolare e documentare le ragioni della convinzione soggettiva sulla veridicità dei fatti e contestare specificamente le alternative spiegazioni offerte dalla parte offesa.
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