Sentenza del 20/09/2016 n. 292 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2011 e 2012. Secondo l'Ufficio, le cessioni intracomunitarie fatturate senza IVA dovevano essere riqualificate come operazioni interne imponibili, poiché la società slovena non aveva manifestato preventivamente la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie e non era iscritta al sistema VIES al momento delle operazioni. L'Amministrazione sosteneva inoltre che la mancata iscrizione avesse impedito i controlli preventivi e che non fosse stata fornita prova certa dell'assolvimento dell'IVA nello Stato membro di destinazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che la mancata iscrizione o autorizzazione VIES costituisse un inadempimento formale, non idoneo da solo a trasformare operazioni sostanzialmente intracomunitarie in operazioni interne imponibili. La documentazione doganale, i registri IVA, le dichiarazioni fiscali, le fatture e le attestazioni bancarie slovene dimostravano l'effettiva natura delle operazioni e il pagamento dell'IVA in Slovenia. È stata inoltre esclusa qualsiasi frode, sottrazione d'imposta o impedimento all'attività di controllo. L'Agenzia è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori, nonché al pagamento di ulteriori 2.000 euro, oltre al rimborso del contributo unificato, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 35, comma 2, lettere e-bis, 7-bis, 7-ter e 15-quater, DPR 633/1972
"la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie"; disposizioni relative al diniego o alla revoca dell'autorizzazione e all'inclusione nella banca dati dei soggetti autorizzati
La dichiarazione preventiva e l'iscrizione VIES sono strumenti di controllo e contrasto alle frodi. La loro omissione attiene, nel caso esaminato, agli adempimenti formali e non elimina automaticamente la natura intracomunitaria dell'operazione quando siano provati i requisiti sostanziali.
cessioni intracomunitarie non imponibili
Il regime di non imponibilità può applicarsi quando l'operazione possiede effettivamente i requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria, anche se sono stati omessi alcuni adempimenti formali, purché non vi siano frodi e l'Amministrazione possa verificare la realtà dell'operazione.
Rileva per la qualificazione sostanziale degli acquisti intracomunitari e per la verifica della soggettività passiva del destinatario.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 17, 18 e 22
La giurisprudenza unionale distingue tra requisiti sostanziali, che fondano il diritto e la qualificazione dell'operazione, e requisiti formali, relativi a contabilità, fatturazione, dichiarazioni e controlli.
Regolamento CE n. 1798/2003 e Regolamento UE n. 904/2010
Disciplinano la cooperazione amministrativa e il contrasto alle frodi IVA intracomunitarie, cui si collega il sistema VIES.
Art. 35, comma 2-bis, DLgs 546/1992
Consente l'applicazione della responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. nel processo tributario.
Prevede la responsabilità aggravata e la condanna al pagamento di una somma equitativa quando la parte agisce o resiste con mala fede, colpa grave o mediante iniziative processuali inutili o abusive.
Corte di Giustizia UE, causa C-590/13
"il principio fondamentale di neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi"
La neutralità dell'IVA impedisce che il mancato rispetto di formalità determini automaticamente la perdita del trattamento fiscale sostanziale, salvo che la violazione impedisca la prova dei requisiti sostanziali o sia collegata a frodi.
Cassazione, sentenze n. 21183/2014 e n. 5072/2015
Le violazioni formali sono irrilevanti sul piano impositivo quando l'Amministrazione dispone comunque delle informazioni necessarie per accertare la realtà dell'operazione, la soggettività passiva e l'assolvimento dell'imposta, purché non emergano frodi.
Massime di principio
- La mancata iscrizione al VIES o l'omessa compilazione di un quadro dichiarativo non comportano automaticamente l'assoggettamento a IVA nazionale se l'operazione è sostanzialmente intracomunitaria e tale natura è dimostrabile con documenti attendibili.
- Il contribuente deve conservare e produrre prove concrete della movimentazione dei beni, della soggettività passiva delle parti, della registrazione contabile, degli adempimenti Intrastat e dell'assolvimento dell'IVA nello Stato membro interessato.
- Il beneficio del regime intracomunitario può essere negato quando la violazione formale impedisce effettivamente i controlli, rende incerta la prova dei requisiti sostanziali oppure è collegata a frode o evasione.
- Il principio di neutralità dell'IVA impone di privilegiare la realtà economica dell'operazione rispetto a formalità non essenziali, evitando doppie imposizioni o conseguenze fiscali sproporzionate.
- Un precedente giudicato che abbia già escluso la natura sostanziale della violazione e la presenza di frodi può limitare la possibilità dell'Amministrazione di riproporre la stessa contestazione in procedimenti successivi.
- La proposizione di un appello privo di concreta utilità, soprattutto quando l'Amministrazione dispone già della prova dei requisiti sostanziali, può determinare una condanna aggiuntiva per responsabilità aggravata.
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