Cassazione Civile, Ordinanza n. 13244/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento del trattamento di fine rapporto maturato da una lavoratrice impiegata con più contratti a termine successivi presso un Comune, dal 2001 al 2008. In primo grado era stato accertato il diritto al TFR e l’INPS era stato condannato al pagamento; la Corte d’appello, invece, aveva accolto l’eccezione di prescrizione limitatamente ai ratei/corrispondenti crediti esigibili oltre il quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo, confermando per il resto la decisione. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2935, 2937 e 2944 c.c., sostenendo che la difesa dell’INPS in primo grado, fondata sulla circolare INPDAP n. 30/2002 e sull’idea di un TFR non ancora esigibile per la permanenza dell’unità del rapporto previdenziale, fosse incompatibile con la successiva eccezione di prescrizione; (2) violazione del legittimo affidamento e del prospective overruling, oltre che dell’art. 2941, n. 8, c.c., assumendo che la circolare avesse indotto la lavoratrice a confidare nel pagamento solo alla cessazione dell’unità previdenziale e che quindi non vi fosse inerzia colpevole prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 24280/2014; (3) violazione dei principi di buona fede e correttezza, deducendo che l’eccezione di prescrizione integrasse abuso del diritto; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2947 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 5, c.c., sostenendo che il termine prescrizionale applicabile fosse decennale e che la Corte territoriale non avesse esaminato adeguatamente tale censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi nei limiti di cui in motivazione, ritenendo corretta in astratto la decorrenza della prescrizione affermata dalla Corte d’appello alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite sul TFR nel pubblico impiego contrattualizzato, ma ha censurato il giudice di merito per non avere valutato l’affidamento ingenerato nella lavoratrice dalla circolare INPDAP n. 30/2002 e dalle difese iniziali dell’INPS. Ha inoltre escluso l’applicabilità del prospective overruling, poiché istituto riferibile ai soli mutamenti giurisprudenziali in materia processuale e non alla prescrizione, qualificata come istituto di diritto sostanziale. I motivi terzo e quarto sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, affinché rivaluti la fattispecie considerando l’affidamento della lavoratrice e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la prescrizione non potesse decorrere prima dell’esigibilità del credito; la Corte non ne trae un principio autonomo, ma lo colloca nel quadro della decorrenza della prescrizione del TFR.
Invocato dalla ricorrente in relazione all’eccezione di prescrizione e alla sua compatibilità con il comportamento processuale dell’INPS.
Richiamato per sostenere che la condotta difensiva dell’INPS fosse incompatibile con la prescrizione; il tema viene ricondotto alla valutazione dell’affidamento e non a un riconoscimento interruttivo in senso tecnico.
Censurato dalla ricorrente come norma ostativa alla decorrenza della prescrizione in presenza di affidamento ingenerato dalla circolare; la Corte esclude il prospective overruling ma ritiene necessario valutare l’affidamento.
Dedotto nel quarto motivo per omessa pronuncia o insufficiente esame sulla durata del termine di prescrizione.
Richiamato nel quarto motivo, ma il testo non consente di ricostruire un’affermazione specifica della Corte su tale norma.
Invocato per sostenere la prescrizione decennale; la Corte non decide sul punto perché il motivo viene assorbito.
"in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato"
La Corte ribadisce che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, il TFR è esigibile alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione dell’iscrizione al fondo previdenziale gestito dall’INPS.
Richiamata come intervento di armonizzazione dei trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego contrattualizzato alla disciplina dell’art. 2120 c.c.
Richiamata in quanto legge di riforma che ha conformato la disciplina del TFR all’art. 2120 c.c.
Cass., S.U., n. 24280 del 2014
È il precedente decisivo: ha escluso la tesi della non frazionabilità del trattamento di fine servizio e ha ancorato l’esigibilità del TFR alla cessazione del rapporto di lavoro, non al venir meno del rapporto previdenziale.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento di fine rapporto è esigibile al momento della cessazione giuridica del rapporto di lavoro, non alla cessazione dell’iscrizione al fondo previdenziale o alla fine dell’unità previdenziale.
- La prescrizione del diritto al TFR decorre secondo i criteri sostanziali dell’esigibilità del credito; i successivi rapporti di lavoro a termine non impediscono, di per sé, la decorrenza della prescrizione relativa ai singoli crediti maturati alla cessazione di ciascun rapporto.
- Un mutamento giurisprudenziale che incida su istituti di diritto sostanziale non integra, di regola, un caso di prospective overruling, istituto riferito ai mutamenti giurisprudenziali su norme processuali.
- Il giudice, nel valutare un’eccezione di prescrizione, deve considerare l’affidamento incolpevole eventualmente ingenerato nel creditore da atti o comportamenti dell’amministrazione o della controparte, specie quando tale affidamento sia stato alimentato anche dalle difese processuali della parte che eccepisce la prescrizione.
- L’esame dell’eccezione di prescrizione non può prescindere dalla verifica della compatibilità tra la pretesa prescrittiva e la condotta complessiva tenuta dalla parte nel tempo, soprattutto se vi siano state indicazioni ufficiali idonee a orientare il comportamento del titolare del diritto.
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