Cassazione Civile, Ordinanza n. 25796/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Le attrici agivano per ottenere la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di due atti dispositivi: la costituzione di un fondo patrimoniale da parte di coniugi e la rinuncia, da parte del debitore, all’azione di riduzione dell’eredità del proprio padre in favore della moglie e della figlia. Sostenevano che il loro dante causa avesse consegnato al promotore finanziario una somma superiore a 98.000 euro per investimenti in titoli; che il promotore avesse trattenuto indebitamente parte delle somme, divenendo debitore; che fosse stato poi concordato un piano di rientro, solo parzialmente eseguito; e che gli atti successivi avessero sottratto beni all’aggressione dei creditori. In cassazione le ricorrenti censuravano la sentenza d’appello per omessa valutazione di prove decisive sull’anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi e per errata applicazione dei presupposti dell’azione revocatoria, sostenendo che la costituzione del fondo patrimoniale aveva creato un vincolo idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie e che la consapevolezza del pregiudizio doveva desumersi per presunzioni dalla tempistica degli atti e dall’interruzione dei pagamenti. I resistenti, con ricorso incidentale, contestavano la mancata considerazione della questione della legittimazione attiva e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo coperta da giudicato la questione della legittimazione attiva, già positivamente decisa in primo grado e non investita da appello incidentale. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, limitatamente alla censura sulla compensazione delle spese, cassando la sentenza d’appello sul punto e rinviando alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto erronea la compensazione delle spese perché apoditticamente motivata sulla novità delle questioni e sul difetto di appello incidentale, senza un’adeguata giustificazione e senza rispettare il criterio della soccombenza complessiva.
Norme richiamate
La dedotta violazione è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove; è censurabile solo se il giudice ha utilizzato prove non dedotte o ha attribuito valore di piena prova a elementi liberamente apprezzabili, o ha disatteso prove legali.
Il motivo è inammissibile quando, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, chiede una rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.
L’azione revocatoria richiede la prova dei presupposti oggettivi e soggettivi; non è consentito in cassazione sostituire alla valutazione di merito una nuova ricostruzione delle risultanze istruttorie.
Richiamato in relazione alla disciplina del fondo patrimoniale quale atto potenzialmente idoneo a incidere sulla garanzia patrimoniale dei creditori.
La regola è la condanna alle spese secondo soccombenza; la deroga richiede una giustificazione coerente con l’esito complessivo della lite.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi consentiti dalla norma, non potendo essere sorretta da motivazione apodittica o generica.
La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere effettiva e comprensibile, non meramente assertiva.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso incidentale in relazione alla disciplina delle spese, ma senza incidere sulla decisione di merito.
Massime di principio
- La censura per violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si deduca l’uso illegittimo di prove non dedotte, l’attribuzione di pieno valore a prove liberamente valutabili o la disapplicazione di prove legali; non quando si chiede una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di omesso esame di fatti che, in realtà, sono stati considerati dal giudice di merito o che richiedono una nuova lettura delle prove.
- In tema di revocatoria ordinaria, la parte che agisce deve provare i presupposti dell’azione; la valutazione dell’anteriorità del credito e della consapevolezza del pregiudizio appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- La compensazione delle spese processuali costituisce deroga alla regola della soccombenza e deve essere sorretta da motivazione specifica, riferita a ragioni effettive e consentite dalla legge; non sono sufficienti formule generiche o apodittiche.
- Quando la lite viene decisa nel merito, la regolazione delle spese deve tenere conto dell’esito complessivo del giudizio e non può fondarsi su un richiamo non spiegato a profili processuali secondari.
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