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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05663/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10/10/2024 del GIP del Tribunale di Catanzaro. Dal testo emerge che l'istanza originaria riguardava la richiesta di applicazione della continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento in sede di esecuzione. La Corte rileva che il ricorso si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui tale richiesta è inammissibile se proposta senza osservare lo schema procedimentale dell'art. 188 disp. att. c.p.p., che impone la formale acquisizione del consenso o dissenso del Pubblico Ministero su una pena determinata nei limiti dell'art. 444 c.p.p. Poiché l'istanza a monte era inammissibile, lo è anche il ricorso che la coltiva ulteriormente.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. c.p.p.

    La richiesta di continuazione tra reati oggetto di patteggiamento in sede esecutiva deve seguire lo schema procedimentale previsto dalla norma, con formale consenso o dissenso del Pubblico Ministero su una pena determinata.

  • art. 444 c.p.p.

    La determinazione della pena su cui il Pubblico Ministero deve esprimere consenso o dissenso deve rimanere entro i limiti fissati per il patteggiamento.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, la richiesta di continuazione tra reati definiti con sentenza di patteggiamento è inammissibile se non è proposta nel rispetto dello specifico procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p.
  • La necessaria interlocuzione con il Pubblico Ministero mediante formale consenso o dissenso su una pena determinata costituisce passaggio indefettibile: non sono ammesse modalità alternative di proposizione della richiesta.
  • L'inammissibilità originaria dell'istanza si riflette sul successivo ricorso per cassazione, rendendolo a sua volta inammissibile se diretto a coltivare la medesima domanda.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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