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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01896/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva convalidato l'accompagnamento coattivo alla frontiera disposto dal Questore in esecuzione di un decreto di espulsione prefettizio. Ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. e, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ha sostenuto che il giudice di pace avesse erroneamente ritenuto esistente il nulla osta dell'autorità giudiziaria penale all'espulsione, desumendolo da un provvedimento penale sul divieto di dimora. Secondo il ricorrente, la formula dispositiva 'Concede nulla osta per l'espulsione dell'imputato' sarebbe stata interlineata e quindi inesistente o comunque non valida; perciò la convalida dell'accompagnamento alla frontiera sarebbe illegittima. In via preliminare era stata proposta la definizione accelerata per improcedibilità del ricorso per difetto di attestazione di conformità, ma il ricorrente ha opposto che l'attestazione era effettivamente presente in un documento informatico separato.

La decisione

La Corte ha respinto la proposta di improcedibilità, rilevando che dall'esame del fascicolo telematico risultava l'attestazione di conformità del provvedimento impugnato. Tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era privo di interesse giuridicamente tutelato: secondo un orientamento già affermato dalla Cassazione, lo straniero destinatario di espulsione, anche se pendono nei suoi confronti procedimenti penali o se è parte offesa, non può far valere come causa di invalidità dell'espulsione la mancanza del nulla osta del giudice penale previsto dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998, poiché tale prescrizione tutela le esigenze della giurisdizione penale e non un interesse proprio dell'espulso; la sua tutela passa semmai dall'autorizzazione al rientro ex art. 17 del medesimo decreto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato. Non sono state applicate le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata per erronea valutazione dei documenti; la Corte non ne accoglie la censura

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per qualificare il vizio denunciato come nullità processuale

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la proposta di definizione accelerata; la Corte esclude l'improcedibilità prospettata

  • art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998

    la previsione del nulla osta del giudice penale tutela le esigenze della giurisdizione penale e non attribuisce allo straniero un interesse proprio a eccepirne la mancanza

  • art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998

    indicato come strumento che tutela l'interesse dell'espulso al diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale mediante autorizzazione al rientro

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte precisa che non si applicano le sanzioni aggravate poiché il ricorso non è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non è legittimato a dedurre, quale vizio invalidante dell'espulsione o della convalida dell'accompagnamento alla frontiera, la mancanza del nulla osta del giudice penale quando tale formalità è posta a tutela della giurisdizione penale e non di un suo interesse protetto.
  • La legittimazione a far valere un vizio presuppone un interesse giuridicamente protetto alla deduzione del vizio stesso; se la norma violata presidia interessi estranei alla sfera del ricorrente, la censura è inammissibile per carenza di interesse.
  • Ai fini dell'esame preliminare sull'improcedibilità per difetto di conformità del provvedimento impugnato, la presenza dell'attestazione di conformità può risultare anche da un documento informatico separato presente nel fascicolo telematico.
  • La tutela dell'esigenza dell'espulso di partecipare al processo penale non passa attraverso l'eccezione sulla mancanza del nulla osta all'espulsione, ma attraverso gli specifici strumenti autorizzativi previsti dalla disciplina dell'immigrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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