Cassazione Penale, Ordinanza n. 00593/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era nuovo e non devoluto in appello, richiamando il principio per cui con il ricorso per cassazione non possono essere proposte questioni diverse da quelle già sottoposte al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto avverso la sentenza d'appello e deduceva un solo motivo: la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte rileva tuttavia che tale questione non risultava essere stata proposta in appello; pertanto il ricorrente tentava di devolvere in cassazione un tema nuovo, non sottoposto al giudice di merito. La fattispecie concreta desumibile dal testo riguarda quindi un imputato che lamenta in sede di legittimità il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, senza che la relativa doglianza fosse stata introdotta nel precedente grado di merito.
Norme richiamate
È invocato come attenuante non riconosciuta; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità, ma dichiara inammissibile la doglianza perché non proposta in appello.
È il presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito introdurre questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di merito; il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per devolvere al giudice di legittimità temi mai sottoposti al giudice di appello.
- La mancata deduzione in appello di una specifica attenuante impedisce di farne valere per la prima volta la mancata applicazione con il ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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