Cassazione Penale, Sentenza n. 3342/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva riformulato la qualificazione del fatto in omicidio preterintenzionale (fatto del 9 dicembre 2011) e quantificato la pena. Il ricorrente deduceva violazioni di diritto e vizi di motivazione: mancato rispetto del vincolo previsto dall'art. 627, comma 3, c.p.p. nel giudizio di rinvio; errata applicazione dell'art. 52 c.p. (legittima difesa); carenza di motivazione rafforzata in caso di modifica in peius; errato diniego della circostanza attenuante della provocazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice del rinvio: la contestata valutazione sulla minore capacità lesiva della sbarra e sulla concreta possibilità di fuga del Balla non contrasta con i limiti imposti dalla decisione rescindente; la condizione di legittima difesa è stata esclusa in fatto perché il pericolo non è stato ritenuto attuale/inevitabile e il ricorrente non ha soddisfatto l'onere probatorio circa la causa di giustificazione; la circostanza attenuante della provocazione è stata esclusa perché emersa anche un'iniziale condotta aggressiva del Balla. Conseguentemente la sentenza impugnata è confermata.
Norme richiamate
Riferita alle circostanze attenuanti generiche: il Pubblico Ministero aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente a questa fattispecie; la Cassazione, però, ha respinto il ricorso e quindi non ha accolto la richiesta di annullamento limitato a tale circostanza
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Il vincolo imposto dalla decisione rescindente riguarda la questione di diritto decisa dalla Cassazione; il giudice del rinvio non è invece totalmente precluso nel valutare aspetti di fatto purché non riproduca il percorso argomentativo già censurato e affronti prioritariamente i punti indicati dalla Cassazione
Norma sulla legittima difesa: la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori, non sussistesse pericolo attuale e inevitabile al momento dell'uso del coltello e che fosse concretamente possibile la fuga, escludendo così la causa di giustificazione invocata dal ricorrente
circostanza attenuante della provocazione (giurisprudenza di riferimento citata)
Applicabile solo se la vittima è stata l'ingiusto iniziatore e l'agente ha reagito in modo istintivo e proporzionato; non può essere riconosciuta quando l'agente stesso aveva tenuto un comportamento inizialmente illecito o vi furono provocazioni reciproche
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 627 c.p.p. il giudice del rinvio deve prioritariamente confrontarsi con i profili di diritto indicati dalla Cassazione, ma conserva poteri di valutazione di fatto entro i limiti di non ripetere la motivazione censurata.
- La legittima difesa richiede un pericolo attuale e inevitabile; la concreta possibilità di sottrarsi al pericolo (es. risalire sull'auto e allontanarsi) può escludere la giustificazione e trasformare la reazione in eccesso colposo o comportamento doloso.
- La maggiore pericolosità dell'arma utilizzata nella reazione rispetto allo strumento offensivo iniziale può contribuire a ritenere la reazione sproporzionata se il pericolo residuo era evitabile.
- La circostanza attenuante della provocazione non si applica se l'autore ha avuto un atteggiamento aggressivo iniziale o se le provocazioni sono state reciproche; è necessario dimostrare che l'offesa della vittima sia stata originariamente ingiusta e non provocata dall'agente stesso.
- Chi invoca una causa di giustificazione (es. legittima difesa) ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti a dimostrarne i presupposti; valutazioni negative del giudice su tali elementi, se logiche e fondate su dati processuali, sono difficilmente superabili in Cassazione.
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