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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47546/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato l'indulto concesso al Condomitti per una condanna del 2006, sulla base della successiva condanna per il delitto associativo (art. 416-bis) ritenuto commesso nel 2007. Il ricorrente deduce che, secondo gli atti di merito, la sua effettiva affiliazione al sodalizio (la contestazione rilevante ai fini della revoca) è iniziata nel 2014, cioè oltre il quinquennio previsto dalla legge n. 241/2006 per la possibilità di revoca dell'indulto, e che la Corte territoriale non ha effettuato l'accertamento dovuto sulla data di commissione del reato permanente contestato in forma aperta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il giudice dell'esecuzione non ha adempiuto al dovere di individuare la data di commissione/di inizio della condotta criminosa nei casi di reato permanente contestato in forma aperta, conformemente alla giurisprudenza consolidata. Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio in cui debba essere compiuto l'accertamento richiesto.

Norme richiamate

  • legge 31 luglio 2006, n. 241

    entrata in vigore 01/08/2006; previsto un quinquennio per la possibile revoca dell'indulto

    La revoca dell'indulto ex legge n. 241/2006 è possibile se, entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore, il beneficiario commette altro delitto non colposo con pena superiore a due anni; però, se il delitto successivo è permanente e contestato in forma aperta, il giudice dell'esecuzione deve determinare la data di commissione/di cessazione della condotta esaminando gli elementi emersi nel giudizio di merito.

  • art. 416-bis codice penale

    Il delitto associativo mafioso è stato utilizzato come fatto successivo che, se collocato temporalmente entro il quinquennio previsto dalla legge n. 241/2006, può giustificare la revoca dell'indulto; occorre però accertare con precisione la temporalità della condotta contestata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) codice di procedura penale

    vizi di motivazione e violazione di norme di diritto dedotti in ricorso per cassazione

    Il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione per omissione dell'accertamento della data di commissione; la Corte di cassazione ha ritenuto fondata tale censura e ha annullato l'ordinanza per mancato rispetto dei principi di diritto applicabili.

Massime di principio

  • Per valutare la revoca dell'indulto ai sensi della legge n. 241/2006 è essenziale accertare la data di commissione del reato successivo: se tale data è successiva al quinquennio dall'entrata in vigore della legge, la revoca non può essere disposta.
  • Quando il reato contestato è permanente e indicato in forma aperta (senza data di cessazione), il giudice dell'esecuzione è tenuto a determinare la data di cessazione/di commissione sulla base degli elementi emersi nel giudizio di merito; non è sufficiente il richiamo generico alla rubrica della sentenza.
  • La semplice indicazione cronologica nella rubrica della sentenza di merito non esime il giudice dell'esecuzione dall'effettuare un esame concreto degli atti per stabilire la temporalità della condotta ai fini degli effetti esecutivi.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette l'accertamento richiesto su un punto decisivo per gli effetti della misura di clemenza, la decisione è annullabile e i fatti devono essere riesaminati in sede di rinvio.
  • In casi analoghi la difesa deve porre specificamente in evidenza, con riferimento agli atti di merito, le indicazioni cronologiche utili a dimostrare l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'indulto.

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