Cassazione Civile, Ordinanza n. 11864/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal rifornimento di gasolio effettuato presso un distributore; dopo circa venti chilometri l'autovettura si fermava e, in autofficina, veniva riscontrato il cattivo stato del carburante. L'automobilista conveniva in giudizio il gestore del distributore chiedendo il risarcimento del danno. In primo grado il giudice accoglieva la domanda e condannava il convenuto al risarcimento e alle spese. In appello il gestore otteneva la riforma della sola regolazione delle spese, che venivano integralmente compensate. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e motivazione apparente/insufficiente sulla compensazione delle spese; con il secondo deduceva nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che la compensazione fosse stata disposta senza specifica domanda. Il resistente proponeva ricorso incidentale, lamentando violazione dell'art. 1494 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova in ordine ai vizi del gasolio e alla loro conoscenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i due motivi del ricorso principale. Ha osservato che la motivazione sulla compensazione delle spese era stata effettivamente esplicitata dal giudice di merito, individuandola nelle difficoltà probatorie del rivenditore di carburante circa la qualità del carburante fornitogli; ha inoltre rilevato che, nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la motivazione faceva riferimento a gravi ed eccezionali ragioni. Ha poi escluso l'ultrapetizione, osservando che la parte vittoriosa in appello aveva comunque chiesto una diversa statuizione sulle spese nelle conclusioni dell'atto di appello. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c., mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando l'onere sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove. In dispositivo, la Corte ha rigettato il ricorso principale, dichiarato inammissibile l'incidentale, compensato integralmente le spese della fase di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sulla regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
gravi ed eccezionali ragioni
Nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese richiedeva la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, ravvisate dal giudice di merito nelle difficoltà probatorie del rivenditore di carburante.
È stata esclusa l'ultrapetizione perché una domanda o richiesta sulla regolazione delle spese risultava comunque formulata nelle conclusioni dell'atto di appello.
Richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla disciplina dei vizi della cosa venduta, ma senza accoglimento della censura.
Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la valutazione del materiale istruttorio; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta, in sostanza, contro l'apprezzamento delle prove.
La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella gravata secondo le regole legali, non quando si contesti l'esito della valutazione probatoria.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge sostanziale o processuale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del vizio di nullità della sentenza, con riferimento alla pretesa ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per chiarire che l'erronea valutazione delle prove è sindacabile, se del caso, solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- La compensazione delle spese può essere legittimamente motivata, nel regime applicabile ratione temporis, dalle obiettive difficoltà probatorie connesse alla specifica materia del contendere, purché il giudice espliciti in modo sufficiente le ragioni della deroga al principio di soccombenza.
- Non vi è ultrapetizione quando la parte, anche nelle conclusioni dell'atto di impugnazione, abbia comunque chiesto una diversa regolazione delle spese: la decisione sulle spese non esige una domanda autonoma formulata in modo solenne, se la questione è devoluta al giudice.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice assegna l'onere probatorio a una parte diversa da quella che ne è gravata per legge; se il ricorso contesta invece l'apprezzamento delle risultanze istruttorie o la ritenuta sufficienza della prova, la censura è inammissibile o comunque non riconducibile alla violazione dell'art. 2697 c.c.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione del fatto o alla valutazione del materiale probatorio in una deduzione di violazione di legge: il sindacato resta nei limiti dei vizi effettivamente dedotti e ammissibili.
- rami
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