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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50682/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti (impianto di piantagione di cannabis indica), sostenendo che la sentenza si fondasse su dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da due coindagati (Francesco Mingrone e Vasko Vasilev) rese in assenza del difensore nonostante fossero già emersi indizi a loro carico; tali dichiarazioni sarebbero quindi inutilizzabili per violazione del diritto di difesa e, una volta escluse, non rimarrebbero elementi probatori idonei a sostenere la responsabilità dell'imputato. Il difensore deduceva la violazione ed errata applicazione degli artt. 187, commi 1 e 2, 125, 442 cod. proc. pen. e art. 63 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e perché manifestamente infondato. Ha confermato che le dichiarazioni rese dai coindagati erano spontanee, risultanti dai verbali, e quindi utilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., anche nella fase del giudizio abbreviato; ha richiamato costante giurisprudenza di legittimità che distingue tra dichiarazioni spontanee (utilizzabili) e dichiarazioni rese su sollecitazione nell'immediatezza dei fatti (inutilizzabili). Di conseguenza la sentenza di merito, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado (pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, multa di euro 4.000,00), è stata sostanzialmente confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali in Cassazione e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Norma che disciplina il reato di cui era accusato l'imputato (coltivazione/traffico di stupefacenti); utilizzata quale riferimento per il tipo di reato contestato.

  • Codice di procedura penale - art. 63

    Riguarda l'avviso di garanzia e la necessità di informare l'indagato della sua qualità e dei diritti; il ricorrente deduceva violazione del diritto di difesa per mancati avvisi, ma la Corte ha ritenuto le dichiarazioni spontanee comunque utilizzabili quando emergono come libere.

  • Codice di procedura penale - art. 64

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale relativa agli avvisi che devono essere forniti all'indagato; la Corte ha differenziato gli effetti tra mancanza di avviso e assenza di spontaneità.

  • Codice di procedura penale - art. 187, commi 1 e 2

    Articoli richiamati dal difensore nella censura procedurale; la Corte non ha ritenuto che la violazione denunciata comportasse automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, atteso il carattere spontaneo delle stesse.

  • Codice di procedura penale - art. 125

    Richiamato dal difensore nell'impugnazione; non è emersa dalla decisione una interpretazione che porti all'annullamento basato su tale norma, in mancanza di contestazione specifica della spontaneità.

  • Codice di procedura penale - art. 350, comma 7

    Norma centrale per la decisione: le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, anche in assenza di difensore e in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64, sono utilizzabili se risulta chiaramente che siano state rese liberamente e senza coercizione; applicata dalla Corte per ritenere ammissibili le dichiarazioni dei coindagati.

  • Codice di procedura penale - art. 442

    Richiamato nella censura; non ha determinato l'accoglimento del ricorso, poiché la Corte ha ritenuto l'uso delle dichiarazioni compatibile con la disciplina delle prove nel rito abbreviato.

  • Codice di procedura penale - art. 616, comma 1

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in Cassazione a carico del ricorrente; la Corte l'ha applicata condannando alle spese e, separatamente, a una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da un indagato o coindagato, se risultano 'spontanee' nei verbali (assenza di coercizione o sollecitazione), possono essere utilizzate nel giudizio anche in assenza di difensore, ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., salvo che emerga che sono state rese su sollecitazione immediata degli agenti.
  • L'assenza del difensore non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni: è decisivo valutare la spontaneità e le circostanze della acquisizione delle dichiarazioni.
  • Per impugnare efficacemente l'utilizzabilità di dichiarazioni rese da terzi è necessario confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione di merito riguardo alla spontaneità; motivi generici o aspecifici rischiano l'inammissibilità per aspecificità.
  • La mera esistenza di contatti telefonici fra imputato e coindagato non costituisce di per sé elemento individualizzante sufficiente: è necessario che tali contatti siano supportati da riscontri oggettivi che colleghino l'imputato al fatto reato.
  • Presentare ricorso mal calibrato o aspecifico può comportare condanna alle spese di cassazione e sanzioni pecuniarie (es. somme alla cassa delle ammende); è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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