Cassazione Penale, Ordinanza n. 19732/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dalla Corte di appello per detenzione/cessione di stupefacenti in fatto ritenuto rientrante nell'art. 73, comma 4, e aggravato dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico. Ha dedotto vizio di motivazione lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per cui erano state escluse le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica, e che il ricorso non indicava elementi fattuali idonei a imporre una verifica in ordine a eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; inoltre, le censure risultavano estranee al novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per reati in materia di stupefacenti; dalla decisione emerge solo il richiamo al titolo di reato contestato e definito in appello.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come aggravamento/integrazione della fattispecie in materia di stupefacenti oggetto della condanna.
La Corte ribadisce che, per censurare l'omessa valutazione del proscioglimento immediato, il ricorso deve indicare specificamente elementi fattuali che rendano necessaria la verifica di una causa di non punibilità o di proscioglimento.
Le doglianze sollevate sono ritenute comunque estranee al catalogo dei motivi consentiti nel rito richiamato dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello e già confutate con motivazione congrua, senza una specifica critica alle argomentazioni del giudice di merito.
- La deduzione del vizio di motivazione per omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. richiede l'indicazione di concreti elementi fattuali dai quali possa emergere, in modo immediato, una causa di non punibilità o un proscioglimento obbligatorio.
- Non basta lamentare in modo assertivo la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento: il ricorso deve spiegare quali fatti, emergenti dagli atti, avrebbero imposto al giudice una diversa decisione.
- Quando le censure non rientrano nei motivi di ricorso consentiti dalla disciplina speciale richiamata, il ricorso è inammissibile anche sotto tale profilo.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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