Cassazione Civile, Ordinanza n. 27153/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione una società contribuente aveva ottenuto la condanna delle amministrazioni finanziarie al pagamento delle spese di legittimità. Nel testo dell'ordinanza, tuttavia, il dispositivo aveva omesso di riportare la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, nonostante tale istanza fosse stata espressamente formulata nella memoria depositata nel giudizio. Il difensore, quale procuratore speciale, ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, deducendo che si trattava di mera omissione materiale del dispositivo e chiedendo l'integrazione dell'ordinanza con la clausola di distrazione delle spese a suo favore.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese integrasse un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., applicabili anche ai provvedimenti della Cassazione tramite art. 391-bis c.p.c. Ha quindi accolto il ricorso e ha disposto la correzione dell'ordinanza precedente, inserendo nel dispositivo, dopo la liquidazione delle spese, la previsione della distrazione in favore del difensore antistatario. Non sono state liquidate spese nel procedimento di correzione, qualificato come avente natura amministrativa.
Norme richiamate
richiamato per la legittimazione del difensore a rappresentare la parte e a intervenire quale procuratore speciale nel giudizio di correzione
la richiesta di distrazione delle spese, se omessa nel provvedimento, è emendabile con la procedura di correzione; la norma è richiamata come compatibile con tale rimedio
terzo comma; quarto comma
citato nella memoria del precedente giudizio per la domanda di condanna per responsabilità aggravata; nel testo dell'ordinanza è riportata la statuizione del precedente dispositivo
indicato come base normativa del procedimento di correzione di errori materiali
richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. come disciplina del procedimento di correzione
estende il rimedio della correzione anche alle pronunce della Corte di cassazione
richiamato solo quale etichetta dell'atto depositato nel precedente giudizio, senza rilievo decisivo sulla questione
menzionato nella memoria per il raddoppio del contributo unificato, ma non costituisce il fondamento della decisione sulla correzione
richiamato nel dispositivo dell'ordinanza precedente quale base della condanna a favore della cassa delle ammende, ma non oggetto della correzione
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede l'esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche rispetto alle ordinanze della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- La domanda di distrazione delle spese non ha autonomia sostanziale tale da richiedere un distinto giudizio di impugnazione quando sia stata solo omessa nel dispositivo per svista o errore materiale.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede sulle spese, in ragione della sua natura amministrativa.
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