Cassazione Civile, Ordinanza n. 19997/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pagatore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, in primo e secondo grado, della domanda proposta da una persona fisica contro AGEA per ottenere la condanna dell'ente al pagamento di euro 10.705,32. Il ricorrente sosteneva che la propria pretesa non riguardasse il mancato pagamento di aiuti supplementari, ma le somme dovute in base a titoli speciali a lui assegnati. La Corte d'appello di Roma ha invece ritenuto, sulla base delle domande presentate in sede amministrativa e della documentazione prodotta, che la richiesta avesse ad oggetto aiuti supplementari disciplinati dalla normativa comunitaria; ha inoltre osservato che l'appellante non aveva censurato specificamente la motivazione del Tribunale e si era limitato a reiterare la domanda originaria senza confutare le diverse risultanze documentali. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo per violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oltre che agli artt. 115 e 116 c.p.c.; il ricorrente lamentava una errata lettura delle domande uniche di pagamento allegate all'atto introduttivo e, quindi, una erronea ricostruzione del materiale probatorio e del contenuto della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., rilevando che il motivo, da un lato, non censurava specificamente la ratio della sentenza impugnata, centrata sulla mancata contestazione puntuale in appello della motivazione del Tribunale e sulla diversa risultanza documentale prodotta da AGEA; dall'altro, si risolveva nella richiesta di una diversa interpretazione della domanda e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione come vizio motivazionale nei termini dedotti. La Corte ha ricordato che il cattivo apprezzamento delle prove non legali e la diversa lettura del materiale istruttorio non integrano un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., né consentono di ottenere un nuovo giudizio sul fatto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che il motivo in realtà mirasse a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Invocato per dedurre violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inidonea perché sostanzialmente diretta contro l'accertamento di fatto e l'interpretazione della domanda.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte ha ribadito che il vizio di motivazione, nel testo vigente, non consente di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, e non consente di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale del merito.
Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la doglianza configurasse un vizio denunciabile, trattandosi di mera critica all'apprezzamento del compendio probatorio.
Usato per la proposta di definizione del consigliere delegato; la Corte ha confermato la proposta e ha definito il ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per rilevare che il ricorrente, pur avendo chiesto la decisione, non ha poi depositato memoria né formulato censure specifiche alla proposta.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la fissazione della trattazione camerale del ricorso.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente, in ragione della decisione conforme alla proposta, al pagamento di somme a favore della controparte e della Cassa delle ammende.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito alla parte chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o proporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per denunciare una generica insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né per ottenere il riesame del merito della controversia.
- L'interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di un reale vizio motivazionale o di specifiche violazioni di legge effettivamente dedotte.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non aggredisce in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a reiterare la propria tesi fattuale senza confrontarsi con le risultanze documentali valorizzate dai giudici di merito.
- La mancata formulazione di contestazioni alla proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. e l'assenza di memoria possono rafforzare la conferma della proposta stessa, con le conseguenze sanzionatorie previste per il ricorso definito in conformità alla proposta.
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