Cassazione Civile, Ordinanza n. 12875/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un funzionario contabile dell'amministrazione penitenziaria aveva agito per ottenere il risarcimento del danno lamentando che l'ufficio non avesse emesso tempestivamente il provvedimento di missione necessario, secondo la sua prospettazione, per consentirgli di partecipare a un corso di formazione in materia di E-Government svoltosi a Reggio Calabria. Sosteneva che tale omissione gli avesse impedito la frequenza del corso, con conseguente pregiudizio al proprio bagaglio professionale e alle future possibilità di avanzamento di carriera, configurando una perdita di chance risarcibile. In cassazione deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e un vizio di nullità della sentenza per erronea valutazione della prova e ricostruzione dei fatti, insistendo sul fatto che la nota del 22.8.2013 dell'ISSP avrebbe reso indispensabile il provvedimento di missione; con il secondo motivo lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla statuizione sulle spese di primo grado, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato una sentenza prodotta in appello e il fatto che l'Amministrazione si fosse difesa tramite un funzionario interno, con conseguente necessità di compensazione o diversa regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e una nuova ricostruzione del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono proponibili solo in ipotesi specifiche, non ricorrenti nel caso concreto, e che il motivo difettava anche dei requisiti di specificità e autosufficienza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. concerne solo fatti storici decisivi e non questioni o argomentazioni; ha inoltre evidenziato che la circostanza relativa alla rappresentanza dell'Amministrazione era stata comunque considerata dalla Corte territoriale, la quale aveva già rideterminato le spese applicando la riduzione del 20% prevista dalla disciplina allora vigente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
la violazione di legge presuppone un'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito
non è violato per il solo fatto che il giudice valuti diversamente le prove; la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno o disattende prove legali
la censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, prove acquisite d'ufficio fuori dai limiti di legge o abbia ignorato prove legali
il ricorso deve rispettare gli oneri di specificazione e di indicazione degli atti e documenti rilevanti
il ricorso deve indicare e depositare gli atti e documenti posti a fondamento delle censure
l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni interpretative o argomentazioni
nel caso di specie è richiamato in relazione alla costituzione dell'Amministrazione tramite funzionario
in base al testo ratione temporis applicabile, le spese venivano liquidate con applicazione della riduzione prevista e secondo le tabelle richiamate
art. 4, comma 42, L. n. 183/2011
ha introdotto la disciplina cui il giudice di merito ha fatto rinvio per la liquidazione delle spese
richiamato come parametro tabellare per la liquidazione dei compensi professionali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto in una formale denuncia di violazione di legge: la censura è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione della norma astratta, non la ricostruzione del fatto concreto.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi rigorose: utilizzo di prove non introdotte dalle parti, prova disposta fuori dai limiti di legge, mancato rispetto di prove legali o attribuzione di efficacia probatoria piena a elementi liberamente apprezzabili.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico, principale o secondario, preciso e decisivo; non può essere utilizzato per contestare questioni giuridiche, argomentazioni difensive o valutazioni interpretative.
- Le censure di legittimità devono rispettare gli oneri di specificità e di autosufficienza, indicando compiutamente il contenuto degli atti e documenti rilevanti e il modo in cui essi inciderebbero sulla decisione impugnata.
- Una doglianza sulle spese processuali è inammissibile se ignora la ratio della decisione impugnata e non contesta specificamente la norma applicata dal giudice di merito alla liquidazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12776/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12781/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12784/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12785/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12787/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12788/2024 del 10/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →