Cassazione Civile, Ordinanza n. 01703/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento ispettivo svolto in un arco temporale indicato nel testo, all'esito del quale l'istituto previdenziale aveva disconosciuto e annullato alcuni rapporti di lavoro denunciati da una ditta individuale con tre lavoratori, ritenendoli simulati in via assoluta. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione proposta dai soggetti interessati; in appello la Corte territoriale ha dichiarato improcedibile il gravame perché il ricorso in appello non risultava notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, pur ritualmente comunicato. I ricorrenti in cassazione hanno censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 415, 421, 156 e 291 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che nel rito del lavoro d'appello il termine per la notifica del ricorso non sarebbe espressamente qualificato come perentorio e che, in caso di omessa notifica, dovrebbe operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c. se l'appellato si costituisce, oppure la rimessione in termini ex art. 291 c.p.c. con fissazione di un nuovo termine se l'appellato non si costituisce.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, nelle controversie di lavoro in grado di appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ritualmente comunicato, determina l'improcedibilità dell'impugnazione. Ha escluso la possibilità di applicare il meccanismo di sanatoria prospettato dai ricorrenti e ha richiamato l'orientamento consolidato della Corte, ribadendo che non è consentito assegnare un nuovo termine per provvedere alla notifica. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva dell'istituto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta come motivo di ricorso per cassazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale nella censura dei ricorrenti, senza incidere sull'esito finale.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla disciplina della notifica nel rito del lavoro d'appello.
Richiamato dai ricorrenti insieme alle altre disposizioni processuali, ma non accolto dalla Corte.
"sanatoria ex art. 156, 3° comma, cod. proc. civ."
La Corte ha escluso che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza in appello nel rito del lavoro possa essere sanata nei termini prospettati dai ricorrenti.
La tesi della rimessione in termini con fissazione di un nuovo termine è stata respinta, perché incompatibile con l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
La Corte ha rinviato alla motivazione del precedente consolidato richiamato, ai sensi di questa disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per individuare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello delle controversie di lavoro, la mancata notificazione del ricorso introduttivo dell'impugnazione e del decreto di fissazione dell'udienza, pur comunicato ritualmente, comporta improcedibilità dell'appello.
- L'omissione della notifica del ricorso-decreto in appello nel rito del lavoro non è sanabile mediante i rimedi previsti per altre ipotesi processuali, né consente al giudice di assegnare un nuovo termine per provvedere alla notifica.
- La disciplina della notifica nel processo del lavoro di appello tutela l'esigenza di stabilizzazione in tempi brevi del provvedimento impugnato e prevale su letture analogiche che ne attenuino la perentorietà.
- Quando il ricorso per cassazione è respinto e la controparte non svolge difese, non segue pronuncia sulle spese; resta comunque applicabile, se ne ricorrono i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01528/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01529/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01530/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01531/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01532/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01533/2023 del 19/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →