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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20637/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare durata complessivamente circa vent’anni, nella quale avevano insinuato i propri crediti o quelli dei loro danti causa e avevano ottenuto solo una minima soddisfazione in sede di riparto. La Corte d’appello di Potenza aveva riconosciuto l’indennizzo solo in parte, ritenendo che il limite massimo dell’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 dovesse essere commisurato alla somma effettivamente assegnata nel riparto, e non al credito ammesso al passivo. I ricorrenti hanno censurato tale impostazione, deducendo la violazione dell’art. 2-bis L. n. 89/2001 e delle norme fallimentari e processuali richiamate, sostenendo che il parametro corretto fosse il valore del credito azionato o, se inferiore, quello del credito ammesso, non l’importo concretamente distribuito. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale deducendo, con riferimento alla posizione di una delle istanti, difetto di titolarità dell’indennizzo iure proprio e iure hereditatis perché non risultava la prosecuzione della domanda in sede fallimentare dopo il decesso del dante causa e prima del superamento della durata ragionevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erroneo il criterio seguito dalla Corte d’appello per individuare il tetto massimo dell’indennizzo: ai fini dell’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, rileva il credito azionato dal creditore insinuato, oppure, se inferiore, l’importo per cui egli sia stato ammesso al passivo, e non la somma effettivamente distribuita nel piano di riparto, che dipende da variabili estranee al valore del diritto e alla posizione del creditore. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale del Ministero, cassando il decreto anche nella parte relativa alla posizione della ricorrente per la quale non risultava verificata la titolarità dell’indennizzo iure proprio e iure hereditatis, poiché la motivazione impugnata non chiariva se ella avesse partecipato alla procedura dopo il decesso del dante causa e se, al momento dell’apertura della successione, fosse già decorso il termine di ragionevole durata del processo presupposto. Gli ulteriori motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    La domanda di equa riparazione presuppone la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante alla definizione del processo in tempi ragionevoli; per gli eredi occorre verificare le condizioni per l’indennizzo iure proprio e iure hereditatis.

  • art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    Il limite massimo dell’indennizzo non va parametrato alla somma concretamente distribuita nel riparto fallimentare, ma al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato in relazione al credito azionato e all’ammissione al passivo.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal Ministero per contestare la legittimazione/titolarità della domanda di una delle istanti.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per ritenere tempestivo e ammissibile il controricorso con ricorso incidentale.

  • art. 371 c.p.c.

    In combinato con l’art. 370 c.p.c., ha consentito la proposizione del ricorso incidentale nel termine previsto.

  • art. 93 l. fall.

    Il credito azionato in sede di insinuazione è il parametro rilevante per la determinazione del valore del diritto ai fini dell’indennizzo.

  • art. 96 l. fall.

    L’importo ammesso al passivo è il parametro rilevante se inferiore al credito azionato.

  • art. 99 l. fall.

    Richiamato insieme agli artt. 93 e 96 l. fall. per il criterio di riferimento del credito ammesso.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale in tema di spese.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    art. 4 commi 1, 1 bis, 2 e 5

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l’applicazione della tabella professionale utilizzata nel decreto opposto.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella censura sul valore della domanda.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella censura sul valore della domanda.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il limite massimo dell’indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 va commisurato al credito azionato dal creditore insinuato, oppure, se inferiore, alla somma per cui il creditore sia stato ammesso al passivo, e non alla sola somma effettivamente percepita nel riparto.
  • L’ammontare risultante dal piano di riparto non costituisce il parametro del "diritto accertato" ai fini del tetto dell’indennizzo, perché dipende da variabili estranee al valore e alla consistenza del credito e alla posizione soggettiva del creditore.
  • Per il riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’erede è necessario verificare distintamente il titolo iure proprio e quello iure hereditatis: nel primo caso occorre la partecipazione alla procedura e un interesse giuridicamente rilevante alla sua ragionevole durata; nel secondo caso occorre che, all’apertura della successione, la durata ragionevole del processo presupposto fosse già stata superata.
  • Nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 la questione della titolarità del rapporto e della legittimazione può essere rilevata fino alla formazione del giudicato, poiché il procedimento non ha natura di impugnazione e non è limitato ai motivi di censura.
  • Il principio di non contestazione non consente di superare questioni attinenti alla legittimazione o alla titolarità del rapporto, trattandosi di profili sottratti alla disponibilità delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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