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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23368/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugna la condanna per furto (taglio e asporto del fieno dal fondo reclamato dalla Mazzola), articolando cinque motivi: 1) mancata sottrazione perché la persona offesa non avrebbe detenuto il fieno/terreno (il bene sarebbe stato di fatto utilizzato da Bigiolli); 2) inesistenza del dolo in quanto l'imputato riteneva di aver acquisito il fondo per usucapione; 3) motivazione contraddittoria e travisamento della prova; 4) errata qualificazione giuridica del fatto (al più appropriazione indebita); 5) omissione di valutazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi ritenendoli infondati: la ricostruzione di merito accerta che la Mazzola divenne proprietaria per successione, aveva inizialmente autorizzato lo sfalcio a titolo di cortesia ma poi revocò l'autorizzazione e diffidò l'imputato; nonostante cio' Bigiolli accedette, taglio' e asporto' il fieno destinandolo ai propri animali, comportamento che integra il furto (art. 624 c.p.) e non l'appropriazione indebita, posto che l'imputato non aveva un potere detentivo autonomo sul bene. Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo: la Corte d'appello non ha esaminato la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' dell'art. 131-bis c.p.; per tale omissione la sentenza e' annullata limitatamente a quel profilo e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla tenuita'. Resta confermata la responsabilita' penale; il ricorrente e' inoltre condannato alla rifusione delle spese del grado di legittimita' sostenute dalla parte civile (euro 3.194,00).

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Il reato di furto tutela anche la detenzione qualificata (possesso) e la sottrazione dei frutti: la sottrazione rileva rispetto alla concreta sfera di disponibilita' fattuale e giuridica. Nel caso, la condotta di taglio e asporto dopo la revoca dell'autorizzazione integra la sottrazione penalmente rilevante.

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante prevista per il furto; la Corte ha analizzato la qualificazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e l'ha ritenuta configurabile anche quando l'esposizione deriva da una condizione originaria o naturale della cosa.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma riguardante l'appropriazione indebita: la Corte ricorda che l'appropriazione indebita presuppone un possesso legittimo a qualsiasi titolo; se invece l'agente non ha alcuna facolta' dispositiva sulla cosa, la fattispecie e' furto e non appropriazione indebita.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. La Corte rileva che, una volta sollevata specificamente, il giudice deve valutare espressamente o implicitamente i parametri indicati (modalita' della condotta, esiguita' del danno, grado di colpevolezza, non abitualita' ecc.); la mancata valutazione impone annullamento con rinvio sul punto.

  • art. 43 e art. 624 cod. pen. (elemento soggettivo)

    Richiamati nel quadro della discussione sul dolo: la Corte ritiene che, alla luce degli elementi di fatto (revoca autorizzazione, diffide, prosecuzione del comportamento), sussista la consapevolezza dell'altruita' della cosa e il fine di profitto.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso in camera di consiglio; indicazione procedurale sul rito di trattazione non contraddittorio.

Massime di principio

  • La qualificazione del reato va valutata sulla base della concreta sfera di disponibilita' fattuale: la mera pendenza di una controversia civile o la rivendicazione di usucapione non escludono automaticamente il furto se l'agente agisce contro la volonta' del titolare fattuale o formale del bene.
  • La revoca di una autorizzazione precedente (anche se originata per cortesia o tolleranza) interrompe la relazione detentiva limitata concessa: il successivo accesso e asporto dei frutti costituisce sottrazione penalmente rilevante.
  • Perche' si configuri appropriazione indebita e non furto, l'agente deve avere, al momento dell'atto, un possesso o una detenzione idonea a consentirgli facolta' dispositive; in assenza di tale potere, la fattispecie e' furto.
  • La semplice introduzione di una lite civile non legittima l'appropriazione practique del bene: la tutela penale del possesso non e' neutralizzata da pretese stragiudiziali o pendenti contestazioni di natura civilistica.
  • Se la difesa solleva la causa di non punibilita' per particolare tenuita' ai sensi dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve esprimersi esplicitamente o comunque motivare implicitamente sui parametri della tenuita'; l'omessa motivazione comporta annullamento con rinvio su quel profilo.
  • In sede di legittimita' non e' consentita una rivalutazione integrale della prova: il ricorso per travisamento richiede la specifica indicazione dell'atto decisionale decisivo e dell'effettivo travisamento formale del dato probatorio.

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