Cassazione Civile, Ordinanza n. 22837/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo in ambito aziendale. In appello la Corte territoriale aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, escluso le domande nei confronti di una società del gruppo, ma aveva accertato l'unitarietà dell'impresa tra due società e disposto la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, con riconoscimento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, entro il limite di 12 mensilità, senza detrazione di aliunde perceptum e percipiendum. Le due società soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, non specificati nel testo perché il giudizio si è chiuso prima dell'esame nel merito. Dopo la fissazione dell'adunanza camerale, entrambe hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; la lavoratrice ha preso atto della rinuncia ma non vi ha aderito e ha chiesto la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione, essendo regolare e univocamente abdicativa, produce effetti processuali anche senza accettazione della controparte e determina l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., con passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha escluso che potesse parlarsi di cessazione della materia del contendere, perché manca un accordo negoziale delle parti sulla composizione della lite. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico delle società rinuncianti, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi antistatari, e ha negato l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, non trattandosi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolare e sottoscritta dai legali rappresentanti e dai difensori, è atto univocamente abdicativo idoneo a produrre effetti processuali anche senza accettazione della controparte.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo; l'adesione delle altre parti rileva solo ai fini delle spese.
art. 391, comma quarto, c.p.c.
L'adesione alla rinuncia incide soltanto sul regolamento delle spese e impedisce la condanna della parte che ha dato causa al processo.
art. 391, comma secondo, c.p.c.
In mancanza di adesione alla rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte rinunciante.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
L'ulteriore contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, perché la norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta, è sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, poiché fa venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione e consolida la sentenza impugnata.
- La cessazione della materia del contendere richiede un accordo negoziale tra le parti che componga la lite e renda non più necessario l'intervento del giudice; non può essere confusa con la mera rinuncia all'impugnazione.
- L'adesione della controparte alla rinuncia rileva principalmente ai fini delle spese di lite; in difetto di adesione, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del rinunciante.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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