Cassazione Civile, Ordinanza n. 25995/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2005 al 2010. Contestava la superficie imponibile assunta dal Comune, sostenendo che l'area effettivamente occupata, in base al contratto di locazione prodotto in giudizio, fosse pari a mq. 500 e non a mq. 1380 come indicato negli atti impositivi. Invocava inoltre l'applicazione della riduzione tariffaria prevista dal regolamento comunale per i locali diversi dall'abitazione. In cassazione deduceva, con due motivi strettamente connessi, la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente o meramente apparente e per omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice d'appello non avesse dato conto delle doglianze relative alla rilevazione metrica dell'area occupata e non avesse esaminato il contratto di locazione da cui desumere la minore superficie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che la motivazione della CTR era solo graficamente esistente ma sostanzialmente inidonea, perché apodittica e priva di reale confronto con le questioni dedotte in appello, in particolare con la contestazione sulla superficie occupata e con il contratto di locazione prodotto dal contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La decisione richiama il requisito costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, affermando che la motivazione apparente integra una violazione di rilievo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza ribadisce che il giudice deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione; la loro mancanza o apparenza determina nullità.
È richiamato quale norma che impone una motivazione idonea a rendere intelligibile il percorso decisionale.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Viene evocato in collegamento con le regole del processo tributario e con l'obbligo di motivazione.
art. 36, comma 2, nn. 2) e 4), d.lgs. n. 546/1992
La Corte lo richiama come omologo, nel processo tributario, dell'obbligo di motivazione della sentenza, la cui violazione comporta nullità.
Norma processuale tributaria richiamata nel motivo di ricorso e nel contesto dell'obbligo motivazionale.
Richiamato nel ricorso quale disposizione del processo tributario pertinente alla disciplina dell'appello e della sentenza.
art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.
È richiamato quale parametro di impugnazione per la dedotta nullità della sentenza e violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
La Corte richiama la riformulazione del vizio motivazionale e ne delimita l'ambito alla sola anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
È menzionato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 73, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
È richiamato per descrivere la fase di accertamento TARSU caratterizzata dal dialogo collaborativo tra Comune e contribuente e dal controllo dei dati dichiarati o acquisiti d'ufficio.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, la motivazione è solo apparentemente presente quando si risolve in affermazioni generiche o apodittiche che non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; tale vizio integra nullità della sentenza.
- In sede di impugnazione, il giudice deve confrontarsi con i motivi di appello effettivamente proposti e con i fatti specificamente controversi; non è sufficiente un rigetto formulato in modo astratto o assertivo.
- Nel giudizio relativo alla TARSU, la contestazione della superficie imponibile impone al giudice di esaminare le risultanze documentali prodotte dal contribuente e di spiegare perché ritenga più attendibili le rilevazioni effettuate dall'ente impositore.
- Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., resta circoscritto alle anomalie motivazionali che si traducono in violazione del minimo costituzionale della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25867/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25869/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25871/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →