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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34922/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere: 1) vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi relativi al reato di associazione mafiosa (art. 416-bis), con contestata interpretazione di intercettazioni (colloquio La Torre/D'Ercole/Rignanese e colloquio D'Ercole/La Selva), omissione di valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni intercettate (Pacillo/Vessio) e dell'interrogatorio del collaboratore Malva; 2) analoga censura rispetto al reato di estorsione (art. 629), sostenendo assenza di prova di un mandato di La Torre per minacciare Pacillo e richiamando l'esistenza di rapporti lavorativi tra D'Ercole e la vittima; 3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, invocando il decorso del tempo per superare la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte consistessero in una diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dal Tribunale del riesame, mentre il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di adeguatezza logica e rispetto dei principi di diritto, non alla rinnovazione del giudizio di merito. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale sulle intercettazioni (lette come elogio dell'appartenenza a una consorteria e come manifestazione di supremazia gerarchica), ha ritenuto rilevante la scena dell'aggressione ripresa da telecamera e la credibilità delle dichiarazioni di Pacillo nel contesto, e ha escluso che il mero decorso del tempo sia idoneo a superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Accusa di associazione di tipo mafioso; la Corte ricorda che in materia cautelare la verifica di legittimità controlla l'adeguatezza logica della motivazione sui gravi indizi senza riapprezzare i fatti.

  • art. 629 cod. pen.

    Reato contestato (estorsione aggravata): la sentenza ritiene che la valutazione della sussistenza di indizi per l'estorsione possa fondarsi anche su intercettazioni e riscontri (es. ripresa video), non richiedendo sempre prova piena del mandato esterno.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata all'art. 416-bis; utilizzata per qualificare l'aggravazione del reato contestato.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Introduce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati reati; la Corte conferma che il mero decorso del tempo non è sufficiente a superare tale presunzione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; richiamata per contrasto con la specialità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esposizione degli argomenti nel ricorso ai termini stretti richiesti per l'impugnazione cautelare; rilevante per la valutazione di ammissibilità.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende a favore dello Stato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. 8-8-1995 n. 332, art. 23 n.1-ter

    Norma richiamata in relazione agli adempimenti di trasmissione di copie agli uffici competenti (riferimento procedurale).

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: verifica la coerenza logica e la correttezza giuridica della motivazione, non può riformulare la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito.
  • Le intercettazioni e le immagini video, se interpretate coerentemente dal giudice di merito, costituiscono indizi gravi idonei a sostenere misure cautelari anche in assenza di prova piena di incarichi esterni.
  • La sola asserzione del decorso del tempo non è sufficiente a vincere la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; servono elementi concreti che dimostrino un'effettiva attenuazione del pericolo.
  • Le censure che consistono nella proposta di una diversa lettura degli stessi fatti sono generalmente inammissibili in cassazione se non evidenziano illogicità o violazioni di legge nella motivazione del giudice di merito.
  • Per contestare con successo una misura cautelare è utile puntare su vizi formali della motivazione o sulla mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo agli elementi indiziari, non solo su una diversa interpretazione delle prove.

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