Cassazione Penale, Ordinanza n. 41368/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi investivano: la valutazione della gravità del fatto, il diniego delle attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva e il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista per lo spontaneo rientro in abitazione. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure, in parte, congruamente superate dalla motivazione della sentenza impugnata e, in parte, generiche o manifestamente infondate perché non confrontate con le modalità del fatto così come ricostruite in base alle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato sulla gravità del fatto, valorizzando l'intensità del dolo e la consapevolezza dell'obbligo di rispettare le prescrizioni del regime detentivo. Ha inoltre reputato generiche le censure sul diniego delle attenuanti generiche e sul riconoscimento della recidiva, essendo la decisione di merito sorretta da argomenti relativi alla gravità del fatto, all'epoca, alla tipologia e al numero dei precedenti penali, con particolare riferimento alla reiterazione di condotte di evasione in pochi giorni. È stato infine ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'attenuante per lo spontaneo rientro in abitazione. Conseguenza dell'inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
viene richiamata l'attenuante speciale per lo spontaneo rientro in abitazione, ma la Corte ne esclude l'applicabilità in fatto perché le doglianze non si confrontano con le modalità della condotta accertata.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con i dati fattuali accertati.
- La valutazione di gravità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche possono essere sorretti da elementi quali intensità del dolo, consapevolezza della violazione e precedenti penali, specie se caratterizzati da reiterazione di condotte analoghe in un breve arco temporale.
- La recidiva può essere legittimamente valorizzata quando la motivazione dia conto della gravità, dell'epoca, della tipologia e del numero dei precedenti, non essendo sufficiente una censura meramente assertiva per infirmarne il riconoscimento.
- L'attenuante speciale collegata allo spontaneo rientro in abitazione richiede una verifica concreta delle modalità del fatto; essa non è riconoscibile se la deduzione difensiva non si misuri con la ricostruzione del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
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