Cassazione Penale, Sentenza n. 20031/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Morrone Amedeo era stato condannato per concorso nel delitto di commercio di sostanze alimentari nocive (mitili) presumibilmente allevati nel Mar Piccolo, vietato per ragioni sanitarie. Gli operanti lo avevano sorpreso la mattina del 16 luglio 2018 su una imbarcazione ferma nel Mar Piccolo mentre effettuava operazioni di "sgranamento e insacchettamento"; venivano sequestrati complessivi 600 kg di mitili privi di etichetta di provenienza. In primo e secondo grado si ritenne che la mancanza di autorizzazione per lo spostamento/operazioni, lo stazionamento nel Mar Piccolo, l'assenza di tracciabilità e la cessione ad altri soggetti integrassero il reato e la consumazione dello stesso. Il ricorso in Cassazione contestava la motivazione e la gravità/precisione degli indizi e sosteneva l'assenza di effettiva messa in commercio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, rilevando che i motivi riproponevano argomentazioni di merito già congruamente valutate dai giudici di merito. Ha ritenuto sufficientemente motivato, anche per adesione, il giudizio sulla provenienza dei mitili dal Mar Piccolo sulla base dell'assenza di autorizzazione, dello stazionamento dell'imbarcazione, dell'assenza di indicazione di provenienza sui sacchi e della cessione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma penale applicata per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive: la Corte ha ritenuto integrato il reato in presenza di mitili provenienti da zona non idonea e posti in commercio.
Richiamato come criterio logico probatorio: la Corte ha ritenuto che lo spessore indiziario fosse lineare e sufficientemente grave, non necessitando di approfondimenti aggiuntivi e potendo il giudice di appello limitarsi ad adesione motivata.
Consentita la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile per genericità; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000.
Massime di principio
- L'assenza di etichettatura/tracciabilità e la mancanza di autorizzazioni per lo spostamento o la lavorazione di prodotti ittici sono elementi fortemente indizianti della provenienza da aree vietate e possono integrare il reato di commercio di alimenti nocivi.
- La constatazione diretta degli operanti (sequestro, stazionamento dell'imbarcazione, attività di confezionamento) può essere sufficiente a provare la messa in commercio, soprattutto se sussiste anche una prima cessione ad altri soggetti.
- Se la catena indiziaria è lineare e congrua, la corte d'appello può limitarsi ad aderire alla motivazione di primo grado senza riprodurre estesi approfondimenti, purché risulti chiaro il raccordo logico-giuridico (art. 192 c.p.p.).
- In Cassazione i ricorsi che ripropongono in termini generici questioni di fatto già esaminate in merito sono dichiarati inammissibili; va esposto con precisione il vizio di diritto o il vizio motivazionale specifico.
- In situazioni similari, per difendersi efficacemente è necessario contestare puntualmente la gravità, precisione e concordanza degli indizi e, se possibile, produrre documentazione di tracciabilità o autorizzazioni preventive.
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